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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5963/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (cessione di veicoli della Edil Scavi tra 2008-2010) e per sottrazione/mancata esibizione dei libri e scritture contabili (periodo fino al fallimento del 2013). Il ricorrente ha dedotto: 1) assenza di dolo perché le cessioni erano anteriori e non prevedevano il fallimento; 2) esonero di responsabilità per la perdita delle scritture in quanto distrutte da un incendio doloso denunciato il 23/11/2010; 3) errata qualificazione normativa della mancata tenuta/esibizione delle scritture (sarebbe applicabile l'art. 323 d.lgs. 14/2019 invece dell'art. 216/223 legge fallimentare) e censura sull'applicazione dell'aggravante della continuazione fallimentare e sul mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: la giurisprudenza consolidata afferma che la bancarotta per distrazione punisce la depauperazione dell'impresa indipendentemente da un nesso causale con l'insolvenza; le cessioni anteriori al fallimento possono integrare il reato se hanno ridotto il patrimonio e danneggiato i creditori; la denuncia dell'incendio non esclude la responsabilità ove vi siano indici di fraudolenza (consapevolezza dell'esposizione debitoria e omissione totale di scritture successivamente all'incendio); l'art. 323 d.lgs. 14/2019 non è applicabile perché la condotta era posta in essere con finalità di impedire la ricostruzione patrimoniale; l'aggravante della continuazione fallimentare è stata correttamente applicata; la deduzione sull'attenuante di speciale tenuità è stata generica e inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), e art. 223, comma 1

    La Corte interpreta le norme in senso consolidato: la bancarotta per distrazione sanziona la depauperazione del patrimonio destinato all'impresa e non richiede che la condotta sia la causa diretta dell'insolvenza; è rilevante l'atto di destinare risorse a impieghi estranei all'attività con pregiudizio per i creditori.

  • d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 323, comma 1 (richiamato anche il comma 2)

    La norma relativa alla fattispecie per imprenditore in liquidazione non è applicabile al caso in cui la mancata tenuta o esibizione delle scritture sia stata posta in essere con la finalità di impedire la ricostruzione della situazione economica; la Corte esclude la riqualificazione quando sussista fraudolenza evidente.

  • legge fallimentare, art. 217

    Richiamata nella disamina delle fattispecie collegate alla liquidazione giudiziale; la Corte segnala che le ipotesi disciplinate dall'art. 217 sono distinte e non sovrapponibili quando la condotta è finalizzata all'occultamento fraudolento.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte la utilizza per inquadrare i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiamata per la compressione della enunciazione dei motivi nei limiti necessari nella motivazione della sentenza di legittimità.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Citato solo in riferimento alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione, ai sensi della disposizione che disciplina la presentazione di tali memorie.

Massime di principio

  • La bancarotta per distrazione punisce la depauperazione del patrimonio dell'impresa: non è necessario provare che l'atto abbia causato il fallimento, basta che abbia ridotto il patrimonio a danno dei creditori.
  • Operazioni patrimoniali anteriori alla dichiarazione di fallimento possono integrare il reato se compiute con consapevolezza della situazione debitoria e idoneità a pregiudicare i creditori.
  • La semplice denuncia di un evento dannoso (es. incendio) non esonera l'amministratore se sono presenti elementi che dimostrano l'intento di occultare o impedire la ricostruzione delle scritture contabili.
  • Non è possibile riqualificare una condotta come fattispecie meno grave (es. norme sulla liquidazione) quando emerge chiaramente la finalità fraudolenta di impedire l'accertamento della situazione patrimoniale.
  • In Cassazione le doglianze generiche o prive di argomentazione specifica, specie in tema di attenuanti, sono spesso inammissibili; è necessario sviluppare ragionamenti puntuali e specifici.
  • L'omessa trattazione in grado d'appello di censure manifestamente infondate non costituisce di per sé motivo di illegittimità della sentenza di merito.

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