Cassazione Penale, Ordinanza n. 14338/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sentenza di condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. I motivi dedotti sono due: il primo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale, con specifico riferimento all'identificazione dell'imputato; il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è una mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello e mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, osserva che il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione immune da manifeste illogicità e che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione priva di manifeste illogicità; il giudice di merito può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover rispondere puntualmente a ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
In sede di legittimità è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la valutazione del materiale probatorio riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello, quando la difesa non si confronti specificamente con la motivazione del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura delle prove, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logica e non manifestamente illogica; non è richiesta un'analitica confutazione di ogni elemento dedotto dalle parti.
- In caso di ricorso inammissibile, la conseguenza economica comprende la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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