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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8641/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per ricettazione di un assegno di provenienza furtiva. Il difensore ha impugnato sostenendo: mancanza del dolo perché non vi erano elementi a provare la consapevolezza della provenienza illecita; errata valutazione delle dichiarazioni del teste e degli elementi postfattuali (ristoro) ai sensi dell'art. 530 co.2 c.p.p.; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; omissione nel riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e n.6 c.p.; e vizio di motivazione sulla sussistenza della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini della ricettazione (art. 648 c.p.), l'assenza di giustificazione del possesso costituisce indice della conoscenza della provenienza illecita; gli elementi postfattuali (ristoro) non cancellano il dolo al momento della ricezione; l'attenuante della particolare tenuità è stata correttamente esclusa in ragione dell'entità del titolo e dei precedenti specifici dell'imputato; le attenuanti previste dagli artt. 62 n.4 e n.6 c.p. non trovano applicazione per le ragioni esposte (importo non esiguo, natura del danno, e limiti dell'attivo ravvedimento nei reati patrimoniali); la recidiva è stata valutata correttamente. Conseguentemente il rigetto del ricorso mantiene la condanna (pena già inflitta in primo grado e confermata in appello) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La Corte ha richiamato il principio per cui la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto è elemento idoneo a provare la conoscenza della provenienza illecita (dolo) e può essere desunto da elementi indiziari, inclusa l'omessa indicazione della provenienza.

  • art. 530 co.2 c.p.p.

    Il ricorso lamentava la violazione di tale norma sul riesame delle prove; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato le emergenze processuali e fornito adeguata motivazione, per cui non sussiste vizio sulla valutazione della consapevolezza dell'imputato.

  • art. 62 n.4 c.p. (diminuzione per valore esiguo)

    La Corte ha confermato che l'attenuante richiede un pregiudizio economico pressoché irrisorio; l'importo e gli effetti del titolo contestato non consentono di qualificare la condotta come esigua e quindi l'attenuante è stata correttamente esclusa.

  • art. 62 n.6 c.p. (attivo ravvedimento)

    La Corte ha ricordato che l'attivo ravvedimento non è applicabile ai reati contro il patrimonio quando riguarda conseguenze patrimoniali risarcibili; dunque la restituzione o il ristoro post-fatto non integrano necessariamente la diminuente per i reati patrimoniali oggetto del processo.

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    È stato richiamato come criterio per valutare la particolare tenuità e la misura della sanzione, con indicazione che alla definizione della diminuente speciale concorrono, oltre al valore del bene, la gravità del fatto e la personalità dell'autore (elementi che hanno portato a escludere la tenuità).

Massime di principio

  • Nella ricettazione, l'assenza di documentazione o la mancata indicazione della provenienza del bene è un forte indizio di conoscenza della provenienza illecita e può fondare il dolo.
  • Elementi postfattuali (restituzione o ristoro) sono rilevanti solo se dimostrano che al momento dell'acquisizione non sussisteva il dolo; se sono successivi non necessariamente elidono la responsabilità penale.
  • L'attenuante della particolare tenuità richiede valutazione congiunta del valore del bene e della personalità dell'agente; precedenti specifici possono escluderla anche se il valore non è elevato.
  • L'attivo ravvedimento ex art. 62 n.6 c.p. ha limiti nei reati patrimoniali: il semplice ristoro non sempre integra la diminuente se il danno è economicamente risarcibile e la norma è intesa per altri tipi di conseguenze.
  • La contestazione della recidiva richiede una motivazione specifica e prove precise; in assenza di vizi nella valutazione dei precedenti, la Corte non rivede la valutazione di merito.

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