Sentenza del 10/10/2019 n. 25492 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota IVA applicabile all'acquisto intracomunitario di certificati CO2, previamente autofatturato dalla società con aliquota ridotta del 10%. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che i certificati costituissero diritti immateriali e che la loro cessione dovesse essere qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, con applicazione dell'aliquota ordinaria. La società, invece, riteneva l'acquisto accessorio all'attività di produzione e distribuzione di energia, soggetta all'aliquota ridotta del 10%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il certificato CO2 sia un bene immateriale che attribuisce un diritto esclusivo di emissione e che la sua cessione costituisca, ai fini IVA, una prestazione di servizi autonoma. La Corte ha escluso che l'operazione fosse accessoria alla produzione o distribuzione di energia, poiché la cessione dei certificati ha una propria rilevanza economica e strategica. Di conseguenza, ha stabilito che si applica l'aliquota IVA ordinaria. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite, dei profili sanzionatori e delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2, 3 e 12
La cessione dei certificati CO2, in quanto relativa a diritti immateriali o diritti similari, è qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2, e non come cessione di energia o operazione accessoria alla sua produzione.
Direttiva 2003/87/CE, artt. 3 e 19
"La quota di emissioni" è il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato; gli Stati membri devono istituire e conservare un registro delle quote rilasciate, possedute, cedute e cancellate.
Il certificato CO2 rappresenta un'autorizzazione immateriale, registrata e trasferibile, a emettere gas a effetto serra; non attribuisce diritti sulla consegna o sul possesso dell'energia.
D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, art. 3, lett. p), e D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30, art. 3, lett. pp)
Le norme interne recepiscono la definizione unionale delle quote di emissione come diritti di emettere una determinata quantità di biossido di carbonio.
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 2, e allegato I, sezione C, n. 11, come modificati dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
"Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE"
Le quote CO2 sono state successivamente ricomprese tra gli strumenti finanziari ai fini della disciplina dei mercati finanziari, ma tale qualificazione non comporta automaticamente l'applicazione del regime IVA previsto per gli strumenti finanziari.
Direttiva 2006/112/CE, art. 56, par. 1, lett. a)
Le quote di emissione sono assimilabili agli altri diritti immateriali analoghi ai diritti di proprietà intellettuale e, ai fini IVA, la loro cessione rientra tra le prestazioni di servizi.
Codice civile, artt. 1992 e 1996
I certificati CO2 non sono titoli di credito, titoli di legittimazione o titoli rappresentativi di merci, perché non incorporano un diritto a una specifica prestazione, né il diritto alla consegna, al possesso o alla disponibilità dell'energia.
Massime di principio
- Ai fini IVA, le quote o i certificati di emissione CO2 devono essere normalmente trattati come beni immateriali e la loro cessione come prestazione di servizi, con applicazione dell'aliquota ordinaria, salvo specifiche disposizioni derogatorie.
- Un'operazione collegata economicamente all'attività principale dell'impresa non è automaticamente accessoria: occorre verificare se abbia una propria autonomia economica e funzionale.
- La cessione di diritti, autorizzazioni o quote trasferibili e registrate può costituire una prestazione di servizi anche quando tali diritti siano utilizzati nell'ambito di un'attività produttiva soggetta a un'aliquota diversa.
- Le qualificazioni adottate in materia di strumenti finanziari o di mercati regolamentati non determinano necessariamente il trattamento IVA dell'operazione, che deve essere individuato sulla base della disciplina IVA e della sostanza economica della cessione.
- In situazioni analoghe, è necessario distinguere tra la cessione del bene o servizio principale e il trasferimento autonomo di diritti immateriali: solo quando le operazioni formano un'unica prestazione economica inscindibile può trovare applicazione il regime dell'operazione principale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 25503 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 412 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 10 ott 2019Sentenza del 10/10/2019 n. 1066 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →