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Ordinanza

Ordinanza n. 3261/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VII, 6 maggio 2026, che aveva respinto i ricorsi di primo grado relativi alla gestione di un pontile e di un'area demaniale marittima in concessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sono stati proposti due appelli avverso la medesima sentenza del TAR Campania, con contestuale domanda cautelare di sospensione della sua esecutività. Il Consorzio Nautico ha dedotto l'esigenza di evitare che, nelle more del giudizio d'appello, l'amministrazione procedesse all'aggiudicazione alla terza classificata, la quale avrebbe potuto avviare investimenti prima della decisione di merito. La società concessionaria e gestore attuale ha chiesto, a sua volta, la sospensione della sentenza per evitare la riacquisizione coattiva della disponibilità del compendio e poter continuare a gestire il pontile e l'area demaniale durante la stagione balneare. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi né le censure articolate contro la sentenza di primo grado; precisa soltanto che le questioni sottese agli appelli necessitano di approfondimento nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, perché proposti contro la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a. Ha accolto l'istanza cautelare della società concessionaria e gestore attuale, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata affinché, nelle more della decisione di merito, non si proceda alla riacquisizione coattiva della disponibilità del compendio e la società possa continuare a gestire il pontile e l'area demaniale, adempiendo agli obblighi manutentivi necessari e garantendo il funzionamento del bene a favore dell'utenza e degli altri operatori economici. La misura è stata ritenuta idonea a tutelare l'interesse pubblico generale all'efficiente gestione del demanio marittimo, anche in considerazione della stagione balneare in corso e della necessità di giungere alla decisione di merito re adhuc integra. Ha invece respinto l'istanza cautelare del Consorzio Nautico per carenza di periculum in mora: il pregiudizio prospettato aveva natura meramente patrimoniale, risultava risarcibile per equivalente e non presentava, allo stato, effettivi profili di attualità. Inoltre, la soluzione adottata nel giudizio promosso dalla società concessionaria scongiurava il rischio di un'immediata aggiudicazione alla terza classificata e dell'avvio degli investimenti. La discussione del merito è stata rinviata a udienza pubblica nel primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Impone la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare in appello e della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando sia necessario preservare la situazione di fatto e consentire la decisione di merito re adhuc integra, attraverso il bilanciamento degli interessi pubblici e privati contrapposti.
  • Nella ponderazione cautelare relativa alla gestione di un bene demaniale marittimo, la necessità di assicurare la continuità e l'efficienza del servizio durante la stagione balneare può giustificare il mantenimento provvisorio del gestore attuale, purché siano garantiti gli obblighi manutentivi e il corretto funzionamento del bene.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio prospettato sia esclusivamente patrimoniale, pienamente risarcibile per equivalente e privo di effettiva attualità.
  • Il rischio di un pregiudizio cautelare può essere escluso quando la misura adottata in un giudizio connesso impedisca, di fatto, l'adozione degli atti amministrativi temuti dalla parte istante.
  • Gli appelli proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., anche quando le relative istanze cautelari abbiano esiti differenti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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