Cassazione Penale, Sentenza n. 30124/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la prescrizione del reato di falsa testimonianza ascritto al capo b) ma aveva confermato la condanna di primo grado alla rifusione delle spese e le statuizioni civili. Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione delle norme processuali (artt. 64, 210, 197 e 197-bis c.p.p.) per presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Bravi come testimone, in quanto escusso senza l'avvertimento sulla facoltà di non rispondere e senza difensore; 2) illegittimità delle statuizioni civili perché la costituzione di parte civile era stata ammessa solo per i capi c) e d) (art. 189 cod. strada) e non per il capo b) (falsa testimonianza), per cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la costituzione civilistica sussistesse anche per il capo b).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alle statuizioni civili e l'ha annullata senza rinvio per quella parte. Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso (cioè la censura sulla responsabilità penale fondata sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali). La Cassazione ha motivato che la costituzione di parte civile non era intervenuta in relazione al reato di falsa testimonianza e quindi era illegittima la conferma in appello delle statuizioni civili sorte in primo grado; conseguentemente la parte civile viene meno e la statuizione va cassata senza rinvio. Quanto alla questione dell'inutilizzabilità delle testimonianze, la Corte ha ritenuto che non emergano dagli atti elementi incontestabili di insussistenza della responsabilità tali da consentire l'assoluzione o l'annullamento sul punto, per cui quella censura è inammissibile.
Norme richiamate
artt. 64, 210, 197 e 197-bis cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza degli avvertimenti e dell'assistenza del difensore; la Corte ha ritenuto però che, anche assumendo tali profili, non emergano dagli atti circostanze tali da dimostrare incontestabilmente l'assenza di responsabilità, sicché la censura è inammissibile nei limiti in cui mira a escludere la responsabilità penale.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulle competenze del giudice d'appello in ordine agli effetti civili quando dichiari l'estinzione del reato; la Corte osserva che l'appello non può confermare statuizioni civili fondate su una costituzione di parte civile inesistente al momento della decisione di primo grado.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che limita la portata della motivazione della Cassazione quando il giudizio riguarda una causa di estinzione del reato; utilizzata per circoscrivere l'esame della Corte alle questioni rilevanti dopo la declaratoria di prescrizione.
artt. 62 e 63 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle garanzie da offrire al teste; la Corte ha valutato che l'asserita violazione non produceva, alla luce degli atti, una prova tale da rendere incontestabile l'assenza di responsabilità.
art. 189, commi 6 e 7 Codice della strada
Norme relative ai reati contestati nei capi c) e d); la sentenza ricostruisce che la costituzione di parte civile era stata ammessa solo per tali capi e non per il capo b), elemento centrale per l'annullamento delle statuizioni civili.
Massime di principio
- La conferma in appello di statuizioni civili è illegittima se, al momento della decisione di primo grado, non esisteva una valida costituzione di parte civile per il reato in questione; in tal caso la Cassazione può annullare senza rinvio la parte civile.
- Quando la prescrizione o altra causa di estinzione interviene prima della pronuncia di primo grado, l'appello non può mantenere effetti civili se questi non poggiano su un titolo processuale valido (costituzione di parte civile) nel primo grado.
- Le censure sull'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali per mancati avvertimenti o mancanza del difensore richiedono che dagli atti emerga in modo assolutamente incontestabile l'assenza di responsabilità; se ciò non è verificabile, la censura può risultare inammissibile.
- La Cassazione, nell'esaminare questioni connesse a cause di estinzione, si limita ai profili strettamente rilevanti per la declaratoria di estinzione secondo i limiti dell'art. 129 c.2 c.p.p.
- L'omessa impugnazione specifica di una statuizione civile in appello non esclude che la sua mancanza genetica (es. assenza di costituzione di parte civile) possa essere rilevata e correggere d'ufficio la decisione, se la circostanza è stata portata a conoscenza del giudice d'appello.
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