Cassazione Penale, Ordinanza n. 22501/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse scrutinabile in sede di legittimità, poiché risolto in una richiesta di rilettura delle prove e di diversa valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva riconosciuto la sua responsabilità penale. In sostanza, la censura mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito, senza confrontarsi specificamente con l'iter argomentativo seguito dal giudice di appello.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
richiamato come base del vincolo della continuazione contestato nel capo di imputazione; la decisione non si sofferma sul merito della sua applicazione.
art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indica il reato in materia di stupefacenti per il quale vi era stata condanna confermata in appello.
art. 606, lett. e), c.p.p.
richiamato per affermare che, pur dopo la modifica del 2006, il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura del fatto e delle prove.
L. 20 febbraio 2006, n. 46
citata quale intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza ampliare il sindacato di merito della Cassazione.
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la struttura argomentativa della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa delle risultanze processuali.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha trasformato la Corte di cassazione in un giudice di terzo grado di merito: resta preclusa la rivalutazione autonoma delle prove e dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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