Cassazione Penale, Sentenza n. 47046/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha confermato la confisca di quote di proprietà immobiliari e partecipative: Paolo Vitagliano contestava l'applicazione dell'art. 2-ter L. n. 575/1965 sulla confisca di prevenzione rispetto alla quota del 50% del capannone e del 50% dell'appartamento (acquisti anteriori alla presunta contaminazione criminale) sostenendo che i fondi provenivano da rendite lecite riconducibili a Cosimo Vitagliano; Cira Russo contestava la confisca della quota del 25% del capitale sociale della Gaming & Betting s.r.l., dell'abitazione e del box (acquisti effettuati con fonti lecite, incluso un prestito familiare).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente il ricorso di Paolo Vitagliano: ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla confisca della quota di proprietà dell'immobile sito a Napoli, Via Prima Traversa Privata Ippolito n. 37/39, rinviando la questione alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla delimitazione temporale della pericolosità e sulla applicabilità della confisca a quel bene. Per il resto il ricorso di Vitagliano e l'intero ricorso di Cira Russo sono stati dichiarati inammissibili. Conseguentemente Cira Russo è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 settembre 1965 n. 575 (legge antimafia) - art. 2-ter
richiede l'accertamento della pericolosità sociale e la delimitazione temporale per l'applicazione della confisca di prevenzione; la confisca può riguardare solo i beni acquistati nel periodo di pericolosità qualificata salvo prova contraria della provenienza lecita
Legge 13 settembre 1965 n. 575 - art. 2-bis
pone come presupposti applicativi l'accertamento della pericolosità sociale del proposto e la sproporzione degli acquisti rispetto ai redditi leciti
Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia) - art. 117 (disposizione transitoria)
esclude l'applicabilità delle nuove disposizioni del codice antimafia ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore, fosse già stata formulata la proposta di applicazione della misura; pertanto il procedimento in esame si governa dalle norme previgenti
Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - art. 4, comma 11
limita il sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti in materia di prevenzione alla sola verifica di violazione di legge, escludendo un sindacato esteso sulla motivazione salvo casi di motivazione del tutto mancante o apparente
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli e altre pronunce)
Sez. U. n. 4880/2014 e successive
principio secondo cui la pericolosità sociale stabilisce il parametro temporale dell'operatività della confisca: per la pericolosità qualificata il giudice deve, quando possibile, identificare dies a quo e dies ad quem; solo i beni acquistati nel periodo individuato sono normalmente aggredibili, salvo collegamento causale con provvista illecita precedente
Massime di principio
- La confisca di prevenzione richiede non solo l'accertamento della pericolosità sociale ma anche la corretta delimitazione temporale della stessa: i beni acquisiti al di fuori del periodo di pericolosità qualificata non sono normalmente aggredibili.
- Il giudice della prevenzione può utilizzare dichiarazioni dei collaboratori, indagini estere e altri indici, ma tali elementi devono essere sufficientemente specifici per fissare il dies a quo della pericolosità; mere generalizzazioni o retrodatazioni prive di riscontri precisi sono viziate.
- Spetta alla difesa l'onere di allegare e documentare la lecita provenienza delle risorse quando deduca acquisti con fondi leciti; la mera indicazione di un prestito o di un mutuo non dimostra automaticamente la lecita origine della provvista.
- In Cassazione il sindacato sui provvedimenti di prevenzione è limitato ai vizi di legge e non può trasformarsi in un riesame esteso della motivazione di merito, salvo motivazione del tutto mancante o apparente.
- Quando il quadro fattuale consente di individuare un periodo preciso di attività illecita qualificata, il giudice può limitare la confisca ai beni acquistati in quel periodo; viceversa, incertezza sulla datazione può portare all'annullamento della misura e al rinvio per nuovo esame.
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