Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5195/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202605223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di inefficacia della CILA relativa a un intervento di manutenzione straordinaria, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale recante l'avviso di inefficacia della CILA presentata ai sensi dell'art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 2 l.r. Campania n. 13/2022 per un intervento di manutenzione straordinaria presso un immobile di sua proprietà, contestando altresì gli atti presupposti, collegati e conseguenziali, inclusa una nota della Soprintendenza non comunicata. In sede processuale è stata esaminata la validità della notificazione del ricorso al Comune di Napoli, effettuata presso un indirizzo PEC istituzionale diverso da quello risultante dal ReGIndE.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la notificazione del ricorso al Comune di Napoli non fosse inesistente, poiché l'indirizzo PEC utilizzato era comunque riferibile all'amministrazione intimata e il Comune aveva avuto effettiva conoscenza del giudizio, tanto da chiedere l'autorizzazione all'accesso al fascicolo processuale. La notificazione è stata quindi qualificata come nulla. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., il TAR ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti del Comune entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza via PEC, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda di annullamento. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026; non è stata ancora decisa la legittimità dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    rinnovazione della notificazione entro quindici giorni, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda

    La notificazione nulla, ma non inesistente, può essere rinnovata entro il termine fissato dal giudice; la rinnovazione conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

  • art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001

    È indicato quale fondamento normativo della CILA impugnata, ma la sua disciplina sostanziale non è stata esaminata nell'ordinanza.

  • art. 2 l.r. Campania n. 13/2022

    È indicato quale ulteriore fondamento normativo della CILA impugnata, senza esame sostanziale nell'ordinanza.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso amministrativo effettuata presso un indirizzo PEC istituzionale diverso da quello risultante dal ReGIndE non è inesistente quando l'indirizzo è comunque riferibile all'amministrazione destinataria e quest'ultima abbia avuto effettiva conoscenza del giudizio.
  • Quando la notificazione è nulla, ma non inesistente, il giudice deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando il termine previsto e conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.