Cassazione Penale, Sentenza n. 02931/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione relativo a opere edilizie abusive. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che la statuizione demolitoria fosse viziata o venisse meno a causa della continuazione tra reati (conseguente a successive condanne), e, in secondo luogo, ha sostenuto genericamente che il permesso di costruire in sanatoria e l'adeguamento alle norme antisismiche avrebbero impedito o imposto la revoca dell'ordine di demolizione.
La decisione
la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Sul primo punto ha ribadito il principio secondo cui l'ordine di demolizione, divenuto definitivo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, rimane efficace anche se il fatto è posto in continuazione con altro reato: la continuazione unifica le pene ma non cancella le statuizioni accessorie. Sul secondo punto ha confermato che il permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 380/2001) estingue i reati urbanistici contravvenzionali ma non le illiceità derivanti dalla violazione delle norme antisismiche o sulle opere in conglomerato cementizio; pertanto il giudice dell'esecuzione non può revocare l'ordine di demolizione se non risulta l'adeguamento completo e documentato alle norme antisismiche. La Corte ha inoltre richiamato precedente pronuncia relativa allo stesso immobile che aveva accertato l'illegittimità del permesso di costruire e l'inidoneità del titolo a coprire abusi successivi (Legge 724/1994 e termini temporali). Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 36)
Il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 estingue i reati contravvenzionali urbanistici ma non estingue le illiceità connesse al mancato rispetto della normativa antisismica e delle opere in conglomerato cementizio
Legge 724/1994 (condono)
La disciplina del condono si applica soltanto alle opere ultimate entro il 31 dicembre 1993; un titolo di concessione o sanatoria non è idoneo a coprire abusi realizzati successivamente alla domanda di condono
Codice di procedura penale
Previsione delle conseguenze processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 616 per la condanna alle spese e per l'assenza di culpa in causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
segnalate varie pronunce (es. Sez. 3, n. 31458/2016; Sez. 3, n. 38953/2017; Sez. 3, n. 54707/2018; Sez. 7, n. 11254/2017; Sez. 3, n. 22580/2019; Sez. 4, n. 13235/2022)
La giurisprudenza consolidata afferma: (1) la continuazione tra reati non fa venir meno le statuizioni accessorie (come l'ordine di demolizione) divenute definitive; (2) il permesso in sanatoria non estingue le responsabilità connesse alla normativa antisismica; (3) la revoca dell'ordine di demolizione richiede prova di completo adeguamento antisismico; (4) titoli viziati o che non coprono abusi successivi non rendono condonabili le opere
Massime di principio
- Un ordine di demolizione divenuto definitivo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna resta esecutivo anche se il reato viene poi dichiarato in continuazione con altri reati; la continuazione unifica le pene ma non cancella le statuizioni accessorie
- Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 estingue soltanto i reati urbanistici contravvenzionali; non estingue le violazioni delle norme antisismiche o quelle relative alle opere in conglomerato cementizio
- Per ottenere la revoca di un ordine di demolizione il ricorrente deve dimostrare in modo completo e documentato il recepimento e l'effettiva attuazione degli adeguamenti alle norme antisismiche, sia su piano formale sia sostanziale
- Occorre verificare la legittimità e la portata temporale del titolo edilizio/sanatoria: un titolo basato su presupposti falsi o che non copre abusi successivi non rende le opere condonabili
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e non generici: argomentazioni vaghe o meramente affermative sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate
- In procedimenti di questo tipo è utile acquisire e produrre documentazione tecnica dettagliata (relazioni strutturali, calcoli antisismici, attestazioni di conformità) prima dell'appello per evitare il rigetto per genericità
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