Sentenza n. 693/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ferrara - Sezione lavoro - n. 74/2024 pubblicata il 05/04/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nei confronti della ricorrente, della sentenza del Tribunale ordinario di Ferrara, Sezione lavoro, n. 74/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, per la parte che la riguarda, alla sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione lavoro, n. 74/2024, pronunciata in favore di quattro professori. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Ferrara, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 300 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e predisponendo, in caso di persistente inadempimento, l'intervento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione per l'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio previsto, l'inadempimento dell'amministrazione può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte interessata e dopo l'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare il dirigente dell'ufficio amministrativo competente o un funzionario da questi delegato, prevedendo anche la subdelega a un dirigente o funzionario esperto.
Come è indicizzato
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