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Sentenza

Sentenza n. 1409/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento 1) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, pubblicato sulla GU n. 216 del 15 settembre 20221, con il quale si certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando altresì la quota complessiva di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni; 2) del decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 3) ove occorra, della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 1341-P-19/02/2016 del 19 febbraio 2016; 4) della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 3251-P-21/04/2016 del 21 aprile 2016; 5) degli accordi Stato, regioni e province autonome del 7 novembre 2019, che individuano i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018 e per l’anno 2019; 6) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto, tra i quali il decreto del Ministero della salute 15 giugno 2012, pubblicato sulla GU n. 159 del 10 luglio 2012, la circolare del Ministero della salute prot. n. 22423 del 29 luglio 2019, la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 7435-17/03/2020-DGPROGS-MDS-P del 17 marzo 2020.

Giustizia amministrativa202215678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali e atti presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alla determinazione della quota di ripiano a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, nonché ulteriori circolari, accordi Stato-regioni e atti connessi, contestando il sistema di certificazione del superamento del tetto di spesa e di determinazione del c.d. payback per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, poiché, dopo la proposizione dell’impugnazione, nessuna regione o provincia autonoma l’ha ritenuta debitrice di somme a titolo di payback per dispositivi medici.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della circostanza che nessuna regione o provincia autonoma aveva posto a suo carico somme a titolo di payback. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei decreti, delle linee guida, delle circolari, degli accordi Stato-regioni e degli altri atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente alla richiesta della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di definire il giudizio dichiarando l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio in camera di consiglio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e non residua un’utilità concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione.
  • La mancata adozione, nei confronti del ricorrente, di provvedimenti applicativi o di richieste di pagamento collegati agli atti generali impugnati può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione, qualora non residui una concreta lesione attuale della sua posizione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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