Sentenza del 10/05/2017 n. 751 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposte sui redditi - Tassazione separata - Trattamento di fine mandato - Somma iscritta in bilancio - Individuazione del limite di deducibilità - Libera determinazione delle parti - Esclusione - Applicabilità della disciplina in materia di TFR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che, sebbene il contratto tra società e amministratore sia liberamente negoziabile e il TFM possa essere contabilizzato secondo gli accordi delle parti, la determinazione del limite fiscalmente deducibile non è rimessa alla loro libera disponibilità. Ai fini fiscali, il TFM è soggetto alla disciplina prevista per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale del trattamento di fine mandato (TFM) riconosciuto a un amministratore. In particolare, si discuteva se il limite di deducibilità dell'importo accantonato e iscritto in bilancio potesse essere determinato liberamente dalle parti in base al contratto stipulato tra società e amministratore, oppure se dovesse essere applicata la disciplina fiscale prevista per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.
Norme richiamate
Disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti
La disciplina del TFR costituisce il riferimento per determinare il limite di deducibilità fiscale degli accantonamenti relativi al TFM, indipendentemente dall'importo concordato contrattualmente tra società e amministratore.
Massime di principio
- La libertà contrattuale delle parti può determinare l'ammontare civilistico e contabile del trattamento di fine mandato, ma non può stabilire autonomamente quanto sia fiscalmente deducibile.
- Per valutare la deducibilità fiscale del TFM occorre applicare le regole previste per il TFR dei lavoratori dipendenti, anche quando l'importo accantonato deriva da un accordo liberamente negoziato.
- Un accantonamento contabilizzato in bilancio non è automaticamente deducibile per intero ai fini fiscali: il limite di deducibilità deve essere verificato secondo la disciplina tributaria applicabile.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra validità civilistica dell'accordo, corretta contabilizzazione dell'accantonamento e sua effettiva deducibilità fiscale.
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