Ordinanza n. 2641/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del verbale di idoneità psicofisica del 1° settembre 2025 con cui la commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ha giudicato il ricorrente non idoneo per asserito “deficit della forza muscolare (handgrip in kg 34 mano sinistra) ai sensi dell'art.3 comma 1 tabella A del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015”; nonché per l’accertamento dell'idoneità psico-fisica dell'odierno ricorrente ai fini dell'assunzione quale allievo agente della Polizia di Stato; nonché per l’ammissione con riserva dell'odierno ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità psicofisica al concorso per allievo agente della Polizia di Stato, motivato con un deficit della forza muscolare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 1° settembre 2025 con cui la commissione per l'accertamento dell'idoneità psicofisica lo ha giudicato non idoneo per un asserito deficit della forza muscolare, rilevato mediante handgrip nella mano sinistra e ricondotto all'art. 3, comma 1, della tabella A del d.P.R. n. 207 del 2015. Ha inoltre chiesto l'accertamento della propria idoneità psicofisica, l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali e, nel corso del giudizio, il rinvio della trattazione della domanda cautelare per proporre motivi aggiunti contro la graduatoria definitiva. Dal testo risulta che il TAR aveva già disposto una verificazione e che il verificatore ha chiesto una proroga motivata del termine assegnato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del verbale di non idoneità, né la domanda cautelare o quella di accertamento dell'idoneità. Ha accolto la richiesta del verificatore e prorogato il termine per lo svolgimento della verificazione al 10 aprile 2026, fissando al 20 aprile 2026 il termine per il deposito della relazione. Ha quindi fissato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 23 giugno 2026 e disposto gli adempimenti di comunicazione, incluso l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, tabella A, d.P.R. n. 207/2015
“deficit della forza muscolare (handgrip in kg 34 mano sinistra)”
La disposizione è indicata nel verbale impugnato quale parametro normativo per il giudizio di non idoneità psicofisica; l'ordinanza non ne esamina il contenuto né la corretta applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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