Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2641/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del verbale di idoneità psicofisica del 1° settembre 2025 con cui la commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ha giudicato il ricorrente non idoneo per asserito “deficit della forza muscolare (handgrip in kg 34 mano sinistra) ai sensi dell'art.3 comma 1 tabella A del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015”; nonché per l’accertamento dell'idoneità psico-fisica dell'odierno ricorrente ai fini dell'assunzione quale allievo agente della Polizia di Stato; nonché per l’ammissione con riserva dell'odierno ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali.

Giustizia amministrativa202512225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non idoneità psicofisica al concorso per allievo agente della Polizia di Stato, motivato con un deficit della forza muscolare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del 1° settembre 2025 con cui la commissione per l'accertamento dell'idoneità psicofisica lo ha giudicato non idoneo per un asserito deficit della forza muscolare, rilevato mediante handgrip nella mano sinistra e ricondotto all'art. 3, comma 1, della tabella A del d.P.R. n. 207 del 2015. Ha inoltre chiesto l'accertamento della propria idoneità psicofisica, l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali e, nel corso del giudizio, il rinvio della trattazione della domanda cautelare per proporre motivi aggiunti contro la graduatoria definitiva. Dal testo risulta che il TAR aveva già disposto una verificazione e che il verificatore ha chiesto una proroga motivata del termine assegnato.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del verbale di non idoneità, né la domanda cautelare o quella di accertamento dell'idoneità. Ha accolto la richiesta del verificatore e prorogato il termine per lo svolgimento della verificazione al 10 aprile 2026, fissando al 20 aprile 2026 il termine per il deposito della relazione. Ha quindi fissato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 23 giugno 2026 e disposto gli adempimenti di comunicazione, incluso l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, tabella A, d.P.R. n. 207/2015

    “deficit della forza muscolare (handgrip in kg 34 mano sinistra)”

    La disposizione è indicata nel verbale impugnato quale parametro normativo per il giudizio di non idoneità psicofisica; l'ordinanza non ne esamina il contenuto né la corretta applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.