Sentenza n. 7727/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, 27 agosto 2025, n. 15821, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del GSE di riesaminare, ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, l’annullamento del riconoscimento della qualifica CAR per l’impianto T10 relativo all’anno 2012
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno appellato la sentenza del TAR Lazio, Sez. V, 27 agosto 2025, n. 15821, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di riesame del GSE del 20 dicembre 2021. Hanno dedotto quattro motivi, esaminati congiuntamente: erronea interpretazione dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020 e dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, per avere il TAR trattato le censure come mera riproposizione di quelle contro l’originario annullamento senza considerare la nuova procedura di riesame; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, perché il diniego sarebbe stato adottato senza preavviso di rigetto, che avrebbe consentito di contestare la tesi secondo cui la perdita degli incentivi non era totale; omessa pronuncia sulla censura secondo cui la nuova disciplina avrebbe imposto il riesame, non essendovi documenti non veritieri o dichiarazioni false o mendaci; ulteriore errore nell’escludere l’applicabilità dell’art. 56, sul presupposto che l’operatore fosse in buona fede e che lo scostamento dipendesse dall’assenza di uno strumento di misura. Il GSE aveva eccepito l’inammissibilità delle contestazioni rivolte all’originario annullamento e l’inammissibilità o improcedibilità per acquiescenza rispetto ai dinieghi CAR per gli anni 2013 e 2014.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari del GSE: le società contestavano il distinto diniego di riesame adottato alla luce della normativa sopravvenuta, non l’originario annullamento; inoltre, ciascuna annualità CAR richiede un procedimento e una verifica autonomi, sicché i dinieghi per il 2013 e il 2014 non eliminavano l’interesse a impugnare quello relativo al 2012. Nel merito ha respinto congiuntamente tutti e quattro i motivi. Ha interpretato la nozione di dati o documenti “non veritieri” dell’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020 in analogia con la falsa rappresentazione rilevante ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990: rileva l’oggettiva rappresentazione di uno stato preesistente diverso da quello reale, senza necessità di colpa o dolo. Nel caso concreto, la richiesta CAR indicava che la valvola di by-pass era utilizzata solo in caso di avaria, mentre era stato accertato che operava anche durante l’avviamento della turbina, con conseguenze sul calcolo dell’incentivo. Tale circostanza era stata accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2576 del 2026. Pertanto l’originario provvedimento non poteva essere riesaminato ai sensi del regime invocato; anche l’omesso preavviso di rigetto non avrebbe potuto determinare un esito diverso. La sentenza del TAR è stata confermata. Spese del grado compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020
Inoltre, la presentazione di “documenti non veritieri” oppure di “dichiarazioni false o mendaci” è richiamata anche dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 quale condizione ostativa all’applicazione del regime, più mite, che consente al privato di mantenere gli incentivi di cui alle rendicontazioni già approvate, pur in presenza di una “non corrispondenza” del progetto alla normativa vigente.
Il regime più favorevole che consente di conservare gli incentivi già riconosciuti non si applica quando la richiesta si fonda su dati o documenti non veritieri o su dichiarazioni false o mendaci.
art. 23 d.lgs. 28/2011
Tra i principi generali della disciplina dei regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, codificati nell’art. 23 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, vi è quello secondo cui «non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci».
È escluso il diritto agli incentivi per chi abbia fornito, in relazione alla qualifica dell’impianto o all’erogazione degli incentivi, dati o documenti non veritieri o dichiarazioni false o mendaci.
art. 21-nonies l. 241/1990
In questo contesto, la nozione di dati o documenti “non veritieri” può essere ricostruita in analogia a quella di “falsa rappresentazione”, che è menzionata nell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale presupposto per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti favorevoli al privato anche oltre il termine ragionevole non superiore (oggi) a sei mesi (anche perché è lo stesso art. 56, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, a subordinare la decadenza dagli incentivi ai presupposti di cui al citato art. 21-nonies).
Nel settore degli incentivi, la non veridicità può essere letta come falsa rappresentazione di uno stato preesistente, presupposto che consente l’annullamento d’ufficio nei termini e alle condizioni richiamati dalla norma.
art. 10-bis l. 241/1990
Date queste circostanze, il provvedimento originario non poteva essere oggetto di riesame, pertanto anche l’eventuale invio del “preavviso di rigetto” non avrebbe potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando, alla luce dei presupposti accertati, il riesame non era consentito e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare l’esito.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020, la condizione ostativa relativa a dati o documenti non veritieri comprende la rappresentazione di uno stato preesistente diverso da quello reale, anche quando la difformità non sia stata consapevole: per l’autotutela fondata sulla falsa rappresentazione non è necessario accertare la colpa o il dolo del destinatario.
- Il regime più favorevole che consente di mantenere gli incentivi già approvati in presenza di una non corrispondenza alla normativa non opera se la non corrispondenza dipende da una rappresentazione non veritiera rilevante ai sensi dell’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020.
- Il preavviso di rigetto non è idoneo a incidere sulla legittimità del diniego quando, per i presupposti sostanziali accertati, il riesame richiesto non può essere accordato e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto determinare un esito diverso.
- Nei procedimenti per il riconoscimento annuale della qualifica CAR, ciascuna annualità è autonoma e comporta una nuova verifica dei presupposti; il diniego relativo ad altre annualità non esclude l’interesse a contestare il diniego riguardante un anno diverso.
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