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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18239/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

L'ente locale ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di Cassazione n. 11134/2021. Nel testo del dispositivo, la condanna alle spese di legittimità risultava erroneamente pronunciata "in favore dell'Agenzia delle Entrate", mentre dalla causa definita con la precedente ordinanza emergeva che le spese dovevano essere poste a favore del Comune di Fisciano. Il ricorso è stato proposto come ricorso per correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la richiesta di correzione, qualificando l'inesattezza come errore materiale correggibile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso e disposto la correzione del dispositivo della precedente ordinanza, sostituendo il riferimento all'Agenzia delle Entrate con quello al Comune di Fisciano, in persona del sindaco pro tempore. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti del giudice

  • art. 391-bis c.p.c.

    rende esperibile la correzione dell'errore materiale anche nei provvedimenti della Corte di cassazione

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di una decisione è correggibile quando risulti dal contesto del provvedimento e dagli atti di causa quale fosse il reale contenuto della statuizione.
  • La correzione del provvedimento può essere disposta anche dalla Corte di cassazione mediante il procedimento previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza necessità di riaprire il merito della controversia.
  • Se la correzione riguarda esclusivamente l'indicazione del soggetto a favore del quale sono liquidate le spese, il giudice può limitarsi alla rettifica del dispositivo, senza statuire sulle spese del procedimento di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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