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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12852/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal mancato riconoscimento del diritto all'assunzione, invocato da un soggetto che si qualifica come figlio di persona deceduta per causa di servizio ferroviario. Il ricorrente sosteneva che tale diritto discendesse dall'art. 22 della l. n. 49 del 1979 e, soprattutto, da una sentenza del Pretore di Avezzano del 1991, confermata in appello, che aveva dichiarato il decesso del genitore dipendente da causa di servizio e aveva condannato l'ente ferroviario a corrispondere agli eredi tutti i benefici e i diritti conseguenti. La Corte d'appello aveva però respinto la domanda, ritenendo che quella sentenza non contenesse una specifica statuizione di assunzione e che la norma invocata non imponesse un obbligo automatico di assunzione, ma solo una facoltà subordinata alla valutazione della datrice di lavoro. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, vizi di motivazione per asserita insufficienza e illogicità della sentenza impugnata; con un secondo motivo ha denunciato errors in iudicando e in procedendo, insistendo nel sostenere che la fonte del diritto azionato fosse la sentenza pretorile del 1991. Le società controricorrenti hanno resistito con unico controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era formulato come censura di vizio motivazionale non più deducibile nei limiti invocati dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e che il secondo era privo di specificità, non indicando quali norme sarebbero state violate, non trascrivendo i contenuti decisivi della sentenza del 1991 e non confrontandosi adeguatamente con l'interpretazione data dalla Corte territoriale. La Corte ha inoltre richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui l'art. 22 della l. n. 49 del 1979, pur prevedendo la possibilità di assunzione del coniuge superstite o del figlio maggiorenne del dipendente deceduto per cause connesse al servizio ferroviario, non configura un obbligo di assunzione, ma rimette la decisione alla valutazione del datore di lavoro. Sono state pertanto poste a carico del ricorrente le spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 49 del 1979

    "può disporre l'assunzione"

    La disposizione non impone un obbligo di assunzione; attribuisce alla datrice di lavoro una facoltà, da esercitare valutando tutte le circostanze del caso concreto, anche se a tutela di soggetti meritevoli di protezione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nel testo novellato non è più consentito il sindacato sui semplici vizi motivazionali nei termini prospettati dal ricorrente, salvo i limiti rigorosi individuati dalle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione applicata in tema di contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La norma che attribuisce al datore di lavoro la possibilità di assumere determinati familiari del dipendente deceduto non va interpretata come fonte di un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, salvo che il testo normativo o una specifica pronuncia giudiziale dispongano diversamente.
  • Quando si deduce in cassazione un vizio di motivazione, la censura deve rispettare i limiti attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; non è ammissibile una generica critica alla sufficienza o logicità della motivazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare con precisione le norme violate, i passaggi rilevanti della decisione impugnata e il nucleo della pretesa erroneità della motivazione o della qualificazione giuridica.
  • La parte che invoca il giudicato o una precedente sentenza come fonte del diritto azionato deve indicarne il contenuto decisivo e confrontarsi puntualmente con l'interpretazione offerta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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