Sentenza n. 1499/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza del 28.04.2025, relativa alla richiesta, a completamento della cartella clinica n.-OMISSIS- n.-OMISSIS-, di rilascio di copia del referto dell’esame istologico intraoperatorio del quale v’è menzione di esecuzione nel foglio di descrizione dell’intervento operatorio di programmata "asportazione neoformazione parotidea dx.", al quale la ricorrente è stata sottoposta dal controinteressato il 22.01.2024 presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell’Azienda intimata; - ove occorra, della nota n. -OMISSIS- del 10.06.2025 del Direttore dell’U.O.C. di Anatomia Patologica della stessa Azienda, unitamente alla nota della sua trasmissione del 12.06.2025 della Direzione Medica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso a copia del referto dell’esame istologico intraoperatorio, nonché la nota con cui l’Azienda aveva comunicato la documentazione disponibile
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza del 28 aprile 2025, con la quale aveva chiesto, a completamento della cartella clinica relativa a un intervento di asportazione di una neoformazione parotidea, il rilascio del referto dell’esame istologico intraoperatorio menzionato nel foglio di descrizione dell’intervento. In corso di giudizio il TAR ha disposto che l’Azienda chiarisse se il documento esistesse. L’Azienda ha riferito che l’esame istologico intraoperatorio estemporaneo non era stato eseguito, poiché la paziente aveva già prodotto un accertamento preoperatorio dal quale non risultavano cellule maligne; ha inoltre precisato che la dicitura relativa all’esame istologico intraoperatorio si riferiva al prelievo effettuato durante l’intervento e successivamente refertato, il cui unico referto disponibile era già stato trasmesso alla ricorrente. La ricorrente ha sostenuto l’inottemperanza all’ordinanza istruttoria, ha preso atto dell’inesistenza del referto richiesto e ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, prospettando una possibile falsità ideologica della dicitura contenuta nella descrizione dell’intervento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio, rilevando che l’accesso presuppone necessariamente l’esistenza materiale del documento richiesto. Poiché l’Azienda ha chiarito in giudizio che l’esame istologico intraoperatorio estemporaneo non era stato eseguito e che il relativo referto non esisteva, non era possibile ordinare l’esibizione o il rilascio di un documento inesistente; una pronuncia diversa sarebbe stata ineseguibile. Il Collegio ha tuttavia disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica di copia degli atti del giudizio, in ragione della possibile discrepanza tra l’affermazione dell’inesistenza dell’esame e la dicitura contenuta nel foglio di descrizione dell’intervento, recante l’indicazione dell’esame come eseguito. Le spese sono state poste a carico dell’Azienda ospedaliera secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’inesistenza della documentazione è emersa solo in giudizio e la ricorrente era stata indotta ad agire dalla documentazione sanitaria apparentemente attestante l’esecuzione dell’esame. L’Azienda è stata condannata al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale presuppone l’esistenza materiale del documento amministrativo richiesto; non può essere ordinata l’esibizione di documenti inesistenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte o a rivelarne lo stato di salute.
Massime di principio
- L’accesso ai documenti amministrativi presuppone indefettibilmente l’esistenza materiale del documento oggetto dell’istanza; se l’amministrazione dimostra che il documento non è mai esistito o non è stato formato, la domanda di accesso è inammissibile e il giudice non può ordinarne l’esibizione o il rilascio.
- L’accertamento giudiziale dell’inesistenza del documento richiesto può emergere anche nel corso del giudizio, attraverso i chiarimenti istruttori forniti dall’amministrazione; in tal caso non è configurabile un obbligo di ostensione di un documento inesistente.
- Quando la documentazione amministrativa apparentemente attesta l’esistenza del documento richiesto, ma l’amministrazione ne nega successivamente l’esistenza, il giudice può trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, senza accertare direttamente eventuali responsabilità penali.
- Anche in caso di inammissibilità della domanda di accesso per inesistenza del documento, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l’incertezza sull’esistenza del documento sia stata determinata dalla stessa documentazione amministrativa e abbia costretto il privato a instaurare il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1213/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1214/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1215/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1216/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1217/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1191/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →