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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/222

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/222 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (IGP)]

Normativa europea32016R0222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione ufficiale nell'Unione della denominazione "ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot" come IGP. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Cambogia era stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della IGP "ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot" per il prodotto spezie/pepe originario della Cambogia.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot", registrata come indicazione geografica protetta (IGP) nell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'effetto è generale per tutti gli Stati membri, con applicazione diretta e obbligatoria; riguarda il prodotto rientrante nella classe 1.8 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.).

Registrazione della IGP "ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/222 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, inserendo nel registro UE una denominazione di origine geografica protetta proveniente dalla Cambogia. L'atto si fonda sulla circostanza che la domanda era stata regolarmente pubblicata e che non erano state presentate opposizioni nei termini.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, precisando che la domanda di registrazione della denominazione "ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot" era stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene inoltre richiamato l'articolo 51 del medesimo regolamento, evidenziando che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione; da ciò discende l'obbligo di registrazione della denominazione.

Contenuto della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione è qualificata come prodotto della classe 1.8 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, categoria riferita agli altri prodotti dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluse le spezie.

Ambito territoriale ed efficacia

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'articolo 2 prevede che entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con effetto uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione come IGP

L'articolo 1 iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione "ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot" con qualificazione IGP.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.8 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.).

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda della Cambogia era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non essendo stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 51, la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità alimentareprodotti agricoli e alimentaritutela delle denominazionimercato interno

Testo integrale

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