Regolamento (UE) 2016/157
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/157 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una data di riferimento, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati per specifici codici NC e origini, in attuazione della disciplina dell'OCM dei prodotti agricoli e delle modalità applicative previste dal regolamento (UE) n. 543/2011. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati per codice NC e per paese di origine/paese terzo. I valori forfettari sono rilevanti per il calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/157 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alle modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina il sistema dei prezzi di entrata per alcuni prodotti ortofrutticoli freschi.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando 1 chiarisce che il regolamento n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i criteri per fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
Ambito di applicazione materiale
Il regolamento riguarda esclusivamente i taluni ortofrutticoli elencati nell'allegato, identificati da specifici codici NC. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il relativo valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. Tra i codici e le origini figurano, a titolo esemplificativo, EG, IL, MA, TN, TR, CL, CN, ZA e ZZ, dove ZZ corrisponde ad "altre origini".
Contenuto dell'allegato
L'allegato costituisce la parte sostanziale del regolamento e contiene la tabella dei valori forfettari all'importazione applicabili ai fini del prezzo di entrata. Tali valori sono differenziati per prodotto e origine, consentendo l'applicazione della disciplina doganale e di mercato prevista dall'ordinamento UE per l'importazione degli ortofrutticoli interessati.
Decorrenza ed efficacia
Il considerando 2 precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per tale ragione il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 2 conferma inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dei valori forfettari
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Fissazione dei valori nell'allegato
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per varie origini, tra cui EG, IL, MA, TN, TR, CL, CN, ZA e il codice ZZ per le altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto applicativo giornaliero
Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili.
Come è indicizzato
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