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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/165

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono usare per calcolare riserve tecniche e fondi propri di base nel primo trimestre 2016. Inserisce, in allegato, le curve dei tassi privi di rischio per numerose valute, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati nazionali interessati. La disciplina assicura uniformità di calcolo, certezza giuridica e applicazione immediata.

Informazioni tecniche uniformi per il calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base ai sensi di Solvibilità II per le segnalazioni dal 1° gennaio al 30 marzo 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), limitatamente alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 1° gennaio al 30 marzo 2016. Le informazioni tecniche vanno utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, in relazione a tutte le valute e ai mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; non prevede esclusioni soggettive ulteriori, ma disciplina in modo puntuale i dati tecnici da impiegare per il periodo indicato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione - informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base (Solvibilità II)

Il regolamento stabilisce i parametri tecnici da applicare, per un periodo limitato, nel sistema Solvibilità II al fine di garantire uniformità di calcolo tra imprese di assicurazione e di riassicurazione. La Commissione interviene in urgenza, sulla base dell’articolo 77 sexies della direttiva 2009/138/CE, perché le informazioni tecniche devono essere disponibili immediatamente e utilizzate in modo omogeneo da tutti gli operatori.

Finalità e contesto normativo

L’atto si colloca nel quadro della direttiva 2009/138/CE, che disciplina l’accesso e l’esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione. Nei considerando la Commissione evidenzia due esigenze principali: da un lato, assicurare condizioni uniformi di calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base; dall’altro, fare in modo che le imprese utilizzino le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.

Ambito soggettivo e temporale

L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di usare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per le segnalazioni con date di riferimento dal 1° gennaio al 30 marzo 2016. Il regolamento si applica quindi a un arco temporale circoscritto, ma con efficacia uniforme in tutti gli Stati membri. L’articolo 2 precisa che l’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2016.

Contenuto delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 2, struttura il contenuto normativo in tre blocchi principali, distinti per ciascuna valuta interessata:

  • le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, contenute nell’allegato I;
  • gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, contenuti nell’allegato II;
  • gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, contenuti nell’allegato III.

Questi dati costituiscono la base tecnica per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 77 quater e dell’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 77 quinquies.

Allegato I: curve dei tassi privi di rischio

L’allegato I contiene tabelle molto estese con la pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, da utilizzare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le curve sono fornite per numerose valute, tra cui euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.

Le tabelle riportano valori fino a 150 anni di durata residua, differenziati per valuta, e servono come input diretto per il calcolo delle riserve tecniche secondo Solvibilità II.

Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base, da usare nel calcolo dell’aggiustamento di congruità. Il testo precisa espressamente che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

Il sistema è articolato in più sezioni:

  • esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, con tabelle per Stato/Paese e durata;
  • esposizioni verso enti finanziari, distinte ulteriormente per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6;
  • altre esposizioni, anch’esse ripartite per valuta e classe di merito di credito.

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread relativi alle durate da 11 a 30 anni sono allineati a quelli della durata di 10 anni. Per gli enti finanziari, le tabelle mostrano una marcata differenziazione in funzione del rating/merito di credito e della scadenza, con valori sensibilmente più elevati per le classi di credito meno favorevoli.

Allegato III: aggiustamento per la volatilità

L’allegato III fissa l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base, per i mercati assicurativi nazionali associati alle valute indicate. Per i mercati dell’area euro, il valore generale è pari a 22 punti base per Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna; la Grecia presenta invece un valore di 55 punti base.

Per altre valute, il regolamento fissa valori specifici, tra cui:

  • corona ceca: 6 punti base;
  • corona danese: 60 punti base;
  • fiorino ungherese: 19 punti base;
  • corona svedese: 6 punti base;
  • kuna: 12 punti base;
  • lev: 29 punti base;
  • lira sterlina: 31 punti base;
  • leu romeno: 1 punto base;
  • zloty: 8 punti base;
  • corona islandese: 12 punti base;
  • corona norvegese: 18 punti base;
  • franco svizzero: 9 punti base per Liechtenstein e Svizzera;
  • dollaro australiano: 11 punti base;
  • dollaro canadese: 6 punti base;
  • dollaro USA: 78 punti base;
  • yen: 3 punti base.

Rilevanza pratica per gli operatori italiani

Per gli operatori italiani del settore assicurativo e per i consulenti che li assistono, il regolamento è rilevante perché impone l’uso di parametri ufficiali e temporaneamente vincolanti nel calcolo Solvibilità II per il primo trimestre 2016. In concreto, il professionista deve verificare che i modelli di valutazione e le segnalazioni prudenziali abbiano utilizzato le curve, gli spread e gli aggiustamenti previsti dagli allegati, soprattutto per le esposizioni in euro e per gli strumenti denominati in valute estere previste dal regolamento.

Disposizioni principali

Oggetto e periodo di applicazione

L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 1° gennaio al 30 marzo 2016.

Contenuto delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di dati tecnici per ciascuna valuta interessata: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all’allegato III.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Base giuridica e urgenza

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e con procedura d’urgenza ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, per rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e garantire che tutte le imprese utilizzino gli stessi parametri di calcolo.

Allegato I - Curve dei tassi privi di rischio

L’allegato I riporta, per numerose valute, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio fino a 150 anni di durata residua, da utilizzare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamento di congruità o per la volatilità. Sono incluse, tra le altre, euro, corone ceca/danese/svedese/islandese/norvegese, fiorino ungherese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, franco svizzero, dollaro australiano/canadese/USA, yen, renminbi-yuan, real, rublo, rand, peso e altre valute.

Allegato II - Spread fondamentali

L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità; precisa che non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. I valori sono differenziati per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e per classi di merito di credito, con tabelle per valuta e durata; per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread da 11 a 30 anni coincidono con quelli a 10 anni.

Allegato III - Aggiustamento per la volatilità

L’allegato III indica l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base, per ciascuna valuta e per i relativi mercati assicurativi nazionali. Per l’area euro sono previsti in generale 22 punti base, con eccezione della Grecia a 55 punti base; sono inoltre fissati valori specifici per altre valute e mercati, ad esempio Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Danimarca, Norvegia, Svizzera, Australia, Canada, ecc.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionesolvibilità iivigilanza prudenzialemercati finanziari

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