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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/216

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/216 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brabantse Wal asperges (DOP)]

Normativa europea32016R0216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/216 dispone la registrazione della denominazione "Brabantse Wal asperges" come denominazione di origine protetta. La Commissione interviene dopo la pubblicazione della domanda e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Brabantse Wal asperges" per asparagi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Brabantse Wal asperges" proposta dai Paesi Bassi e riguarda la registrazione come denominazione di origine protetta (DOP) nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea. Incide sul prodotto classificato come Classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Brabantse Wal asperges (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/216 della Commissione registra la denominazione "Brabantse Wal asperges" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura ordinaria di opposizione prevista da tale disciplina.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione della denominazione presentata dai Paesi Bassi era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, si è potuto procedere alla registrazione.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Brabantse Wal asperges" è registrata come DOP. La denominazione identifica un prodotto classificato nella Classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che detta le modalità applicative del regolamento n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull'ordinamento unionale e nazionale in relazione alla tutela della denominazione registrata.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L'articolo 1 registra la denominazione "Brabantse Wal asperges" come DOP. La denominazione identifica un prodotto rientrante nella Classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e constata che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteregimi di qualitàprodotti agroalimentari

Testo integrale

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