Cassazione Penale, Sentenza n. 15139/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 420 ter c.p.p.: la Corte avrebbe dichiarato l'assenza dell'imputato detenuto nonostante questi avesse personalmente e tempestivamente manifestato la volontà di partecipare all'udienza d'appello; questione connessa all'applicazione delle norme emergenziali (artt. 23 e 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176) e alla disciplina della partecipazione a distanza (art. 146-bis disp. att. c.p.p.), nonché alla rilevanza della forma della richiesta (se "a mezzo del difensore" sia requisito di ammissibilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha affermato che la manifestazione personale e tempestiva dell'imputato detenuto di voler partecipare all'udienza non può essere considerata inammissibile per la sola mancata trasmissione "a mezzo del difensore"; trattandosi di esercizio di un diritto fondamentale (diritto di difesa e di partecipazione al processo), la difformità formale non può comportare la perdita del diritto in assenza di una sanzione espressa di inammissibilità nella norma. Di conseguenza la Corte ha dichiarato la nullità dell'udienza e della sentenza impugnata, ha annullato la sentenza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per il giudizio.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; contestazione non sul merito del reato ma sulla validità del procedimento.
art. 420 ter cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza d'appello a seguito della declaratoria di assenza nonostante la richiesta di partecipazione dell'imputato; la Corte ha valutato la legittimità della declaratoria di assenza alla luce dei diritti fondamentali.
art. 23 d.l. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176
il comma 4 dell'art. 23 garantisce la partecipazione a distanza a "qualsiasi udienza" delle persone "detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate"
La norma emergenziale va letta in senso estensivo: per le persone private della libertà la partecipazione alle udienze deve essere assicurata anche a distanza; ciò rafforza l'obbligo del giudice di garantire la presenza del detenuto.
art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176 (comma 4)
"La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello ... Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza"
La Corte ha ritenuto che la previsione della formulazione "a mezzo del difensore" non imponga, in assenza di sanzione espressa, un requisito di ammissibilità tale da privare il detenuto del diritto di partecipare quando la volontà sia stata manifestata personalmente e tempestivamente; la forma prevista ha finalità organizzative, non sostitutive del diritto fondamentale.
art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio normativo che disciplina le modalità tecniche e procedurali della partecipazione a distanza al dibattimento; la sua invocazione impone al giudice l'obbligo di predisporre strumenti di collegamento quando necessario.
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo (in particolare il diritto dell'imputato a partecipare e difendersi); la Corte richiama la sua rilevanza costituzionale e convenzionale per sostenere la tutela della partecipazione dell'imputato.
art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato come ulteriore fonte sui diritti della difesa e della partecipazione degli imputati nei processi penali, a sostegno della protezione costituzionale del diritto di partecipare al giudizio.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 35399/2010 e Sez. U., n. 11803/2020
Precedenti delle Sezioni Unite che affermano il principio secondo cui la mancata traduzione o la mancata assicurazione della partecipazione del detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire determina la nullità assoluta del giudizio camerale d'appello; evidenziano il nesso tra tempestività della manifestazione e obbligo di traduzione/partecipazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 45/1991 e n. 31/2017
Decisioni che sottolineano l'importanza del contraddittorio e del diritto dell'imputato detenuto ad essere presente all'udienza per esercitare efficacemente la difesa; confermano il carattere qualificato del diritto di partecipazione.
Massime di principio
- Il diritto dell'imputato detenuto a partecipare al processo è un diritto fondamentale: una manifestazione personale e tempestiva della volontà di partecipare non può essere neutralizzata da mere formalità procedurali non sanzionate espressamente dalla legge.
- Le disposizioni emergenziali che prevedono la partecipazione a distanza (art. 23 e art. 23-bis) impongono al giudice l'obbligo di adottare misure tecniche organizzative per garantire la presenza del detenuto, salvo rinuncia inequivoca dell'interessato.
- La previsione normativa che richiede la formulazione della richiesta "a mezzo del difensore" va interpretata in chiave funzionale e non come automatica causa di inammissibilità: il giudice deve bilanciare esigenze organizzative del rito con la tutela del diritto di difesa.
- Nel giudizio camerale d'appello (soprattutto dopo rito abbreviato) la mancata assicurazione della partecipazione del detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire può determinare la nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della sentenza.
- Le limitazioni procedurali al diritto di partecipare possono essere ammesse solo se giustificate da motivi chiari e non risultano dall'applicazione automatica di requisiti formali che ledono i diritti costituzionalmente garantiti.
- In situazioni analoghe il difensore e l'autorità giudiziaria dovrebbero adottare ogni misura possibile per consentire la partecipazione (traduzione fisica o collegamento a distanza), e in caso di mancata partecipazione pur in presenza di manifestazione di volontà tempestiva, la decisione può essere annullata.
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