Regolamento (UE) 2024/2984
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda moduli, formati e modelli per i White Paper sulle cripto-attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce gli standard tecnici che rendono i White Paper sulle cripto-attività leggibili meccanicamente e comparabili tra loro, attraverso moduli, formati e modelli uniformi. Definisce l’uso di XHTML e Inline XBRL, precisa i campi obbligatori per le tre grandi categorie di White Paper previste dal MiCA e disciplina l’impiego di identificativi come LEI, DTI e MIC. L’obiettivo è ridurre l’onere di conformità, evitare duplicazioni informative e migliorare trasparenza, analisi e accessibilità per autorità e investitori. L’applicazione è differita al 23 dicembre 2025 per consentire l’adeguamento operativo.
Norme tecniche di attuazione per moduli, formati e modelli standardizzati dei White Paper sulle cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti tenuti a redigere White Paper sulle cripto-attività ai sensi degli articoli 6, 19 e 51 del regolamento (UE) 2023/1114, ossia offerenti, persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, emittenti di cripto-attività, emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, nonché, nei casi previsti, gestori di piattaforme di negoziazione e altre persone che redigono il White Paper a norma del regolamento MiCA. Disciplina il formato XHTML con marcatura Inline XBRL, i modelli standard da usare e i campi informativi da compilare per le diverse categorie di White Paper. Non introduce un regime materiale autonomo sulle cripto-attività, ma rende operativi gli obblighi documentali e di notifica già previsti dal regolamento (UE) 2023/1114. Si applica dal 23 dicembre 2025; è rilevante ai fini del SEE e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Norme tecniche per i White Paper sulle cripto-attività
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 della Commissione completa il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) stabilendo le norme tecniche di attuazione relative ai moduli, ai formati e ai modelli dei White Paper sulle cripto-attività. La finalità è rendere i documenti standardizzati, leggibili meccanicamente e comparabili, favorendo al tempo stesso la tutela degli investitori e la vigilanza di mercato.
I considerando evidenziano tre obiettivi principali: evitare duplicazioni informative, grazie all’utilizzo di identificativi già esistenti come LEI e DTI; assicurare una migliore analisi automatizzata mediante XBRL/Inline XBRL; e garantire che i White Paper restino anche leggibili dall’uomo, in particolare per la clientela retail.
Ambito soggettivo e collegamento con il MiCA
Il regolamento riguarda i White Paper previsti dagli articoli 6, 19 e 51 del regolamento (UE) 2023/1114, e dunque:
- White Paper relativi a cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica;
- White Paper relativi ai token collegati ad attività;
- White Paper relativi ai token di moneta elettronica.
Si applica agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, agli emittenti e, nei casi previsti dal MiCA, anche ai gestori di piattaforme di negoziazione o ad altre persone che redigono il White Paper. Il regolamento non introduce obblighi sostanziali nuovi sul prodotto, ma disciplina la forma e la struttura del documento informativo richiesto dal MiCA.
Formato, struttura e identificativi
L’articolo 2 richiede che i White Paper siano redatti in formato XHTML e contrassegnati con le specifiche Inline XBRL 1.1. Il documento istanza deve essere un unico file XHTML. La marcatura deve utilizzare la tassonomia prevista dall’allegato, con elementi limitati ai campi ivi elencati.
Per l’identificazione dei soggetti rilevanti il regolamento privilegia:
- il LEI, se disponibile, per emittenti, offerenti, persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione e prestatori di servizi per le cripto-attività;
- altri identificativi nazionali, solo se richiesti dal diritto nazionale applicabile;
- il DTI per identificare in modo univoco la cripto-attività o il gruppo fungibile, se disponibile;
- il MIC per le piattaforme di negoziazione.
Il regolamento chiarisce anche che, quando un identificativo valido consente già di ricavare determinate informazioni, non è necessario ripeterle nel White Paper.
Tassonomia XBRL e ruolo di ESMA
L’articolo 3 prevede che ESMA possa pubblicare file della tassonomia XBRL leggibili meccanicamente e scaricabili, basati sulla tassonomia di cui all’articolo 2. Nei considerando si sottolinea che la tassonomia deve essere armonizzata e che ESMA dovrebbe renderla disponibile in modo accessibile e scaricabile gratuitamente dal proprio sito web.
Contenuto dei modelli: White Paper per cripto-attività “generiche”
La tabella 2 dell’allegato disciplina i White Paper per cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica. Il modello include:
- dati formali iniziali: indice, data di notifica, dichiarazioni standard di non approvazione da parte dell’autorità competente e di responsabilità dell’offerente/persona richiedente;
- dichiarazione di conformità al titolo II del MiCA;
- avvertenze su rischi e natura non assimilabile a un prospetto;
- sintesi introduttiva;
- caratteristiche della cripto-attività, diritti e obblighi dell’acquirente, requisiti tecnici, restrizioni alla trasferibilità, rischio e tecnologia sottostante.
Per l’offerta o l’ammissione alla negoziazione sono richieste informazioni su:
- importo dell’offerta, eventuali soglie minime e massime di sottoscrizione, prezzo di emissione e commissioni;
- numero totale di cripto-attività offerte o negoziate;
- categoria dei potenziali investitori;
- eventuali rimborsi, diritto di recesso e salvaguardie sui fondi o sulle cripto-attività;
- modalità di pagamento, trasferimento, accesso alle piattaforme e costi;
- eventuali conflitti di interesse, diritto applicabile e foro competente.
Sono inoltre previste sezioni dettagliate su:
- informazioni sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;
- informazioni sull’emittente, se diverso;
- gestore della piattaforma o altre persone redigenti il White Paper;
- progetto di cripto-attività e uso delle risorse;
- tecnologia DLT, audit e meccanismi di consenso;
- rischi connessi all’offerta, al progetto, alla tecnologia e all’emittente;
- indicatori di sostenibilità ambientale, rinviando al regolamento delegato tecnico citato nel MiCA.
Contenuto dei modelli: token collegati ad attività
La tabella 3 contiene un modello specifico per i token collegati ad attività. Rispetto alla versione generale, il documento richiede informazioni più strutturate sulla riserva di attività e sul credito sottostante, coerentemente con il regime più rigoroso del titolo III MiCA.
Tra gli elementi principali figurano:
- dichiarazione di non approvazione e di assunzione di responsabilità;
- dichiarazione di conformità al titolo III MiCA;
- avvertenze su rischio di perdita, trasferibilità, liquidità e assenza di copertura da sistemi di indennizzo o garanzia dei depositi;
- diritto di rimborso in qualsiasi momento, con le relative condizioni;
- informazioni sull’offerta o sull’ammissione alla negoziazione;
- dati sull’emittente, incluse autorizzazione, eventuali esenzioni, autorità competente, governance, eventuali legami con il soggetto che gestisce la DLT e attività in altre cripto-attività.
Il modello richiede anche informazioni analitiche sul token e sulla sua struttura economico-giuridica:
- denominazione, forma abbreviata e DTI se disponibile;
- soggetti coinvolti nell’operatività e ruoli di terzi;
- piani del token e risorse assegnate;
- quantità offerte o negoziate, soggetti destinatari, restrizioni e meccanismi di sottoscrizione;
- condizioni di rimborso, conseguenze del superamento di obiettivi massimi, periodi di sottoscrizione, pagamenti e trasferimenti;
- ruolo dei prestatori di servizi per le cripto-attività e delle piattaforme di negoziazione.
Ampia parte del modello è dedicata ai diritti del possessore e alla disciplina del credito rappresentato dal token:
- funzionalità e diritti/obblighi dei possessori;
- natura e applicabilità dei diritti, anche in insolvenza;
- attività di riferimento, proporzioni e rapporto tra valore, credito e riserva;
- valutazione trasparente del credito;
- accordi di liquidità;
- reclami, risoluzione delle controversie, piani di risanamento e di rimborso;
- forme di rimborso, opzioni del possessore e valuta di rimborso.
Il modello contiene infine una parte tecnica sulla DLT e una parte sui rischi e sulla riserva di attività, con richieste specifiche su composizione, custodia, eventuale investimento delle attività di riserva e prestatori di custodia. Anche qui è previsto un campo finale sugli impatti climatici e ambientali, rinviando al regolamento delegato tecnico del MiCA.
Contenuto dei modelli: token di moneta elettronica
La tabella 4 disciplina i White Paper per token di moneta elettronica. Il modello riprende la logica delle avvertenze, della conformità al titolo IV MiCA e della descrizione sintetica della cripto-attività, ma si caratterizza per il diritto di rimborso al valore nominale in qualsiasi momento.
Il contenuto richiesto riguarda:
- informazioni sull’emittente, incluse forma giuridica, sede, LEI, governance, situazione finanziaria, eventuale autorizzazione o esenzione e coinvolgimento di soggetti diversi dall’emittente;
- dati sul token, inclusi nome, forma abbreviata, DTI se disponibile, funzionalità, sito web, date di avvio e pubblicazione, lingua del White Paper e indicatore di presenza di dati personali;
- informazioni sull’offerta o sull’ammissione alla negoziazione, comprese quantità, piattaforme, diritto applicabile e foro competente;
- diritti e obblighi del possessore, con specifico riferimento al rimborso al valore nominale, a piani di risanamento o rimborso, reclami e sistemi di protezione del valore o di indennizzo;
- tecnologia sottostante, requisiti tecnici dell’acquirente, audit, rischi e misure di attenuazione;
- indicatori di sostenibilità ambientale secondo il rinvio al regolamento delegato MiCA.
Disposizioni finali e decorrenza
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 23 dicembre 2025. Il differimento di 12 mesi, spiegato nei considerando, è finalizzato a consentire ai soggetti interessati di adeguare i propri processi di predisposizione dei White Paper ai nuovi requisiti di formato leggibile meccanicamente.
In pratica, per gli operatori del settore crypto il regolamento è un atto eminentemente operativo: non modifica la sostanza del regime MiCA, ma definisce come i White Paper devono essere costruiti, codificati, strutturati e notificati, con impatto diretto sui flussi di compliance, sugli strumenti IT e sui controlli interni degli emittenti e degli offerenti.
Disposizioni principali
Modelli standard per i White Paper
L’articolo 1 impone che le informazioni richieste siano fornite in modo non discriminatorio, corretto, chiaro, non fuorviante, conciso e comprensibile, senza omissione di informazioni sostanziali. I modelli standard sono distinti per: cripto-attività diverse da token collegati ad attività e token di moneta elettronica; token collegati ad attività; token di moneta elettronica. I modelli sono contenuti nell’allegato.
Formato XHTML e marcatura Inline XBRL
L’articolo 2 prevede che i White Paper siano redatti in XHTML e contrassegnati con le specifiche Inline XBRL 1.1. Il documento istanza deve essere presentato come un unico file XHTML. Per gli emittenti e i soggetti che redigono il White Paper devono essere usati, se disponibili, il LEI secondo ISO 17442 o altro identificativo nazionale richiesto; per i token e le cripto-attività si usano, se disponibili, gli identificativi DTI secondo ISO 24165. La tassonomia utilizzabile è limitata agli elementi previsti nelle tabelle dell’allegato.
Tassonomia XBRL e pubblicazione da parte di ESMA
L’articolo 3 consente all’ESMA di pubblicare file della tassonomia XBRL leggibili meccanicamente e scaricabili, costruiti sulla base della tassonomia prevista dall’articolo 2, paragrafo 2. Il considerando chiarisce che la tassonomia deve essere armonizzata e che ESMA dovrebbe renderla disponibile sul proprio sito web.
Struttura dei modelli e contenuti informativi
L’allegato contiene tre modelli molto dettagliati con sezioni comuni e sezioni specifiche: informazioni sull’emittente/offerente/gestore o altre persone coinvolte; informazioni sul progetto e sull’offerta o ammissione alla negoziazione; informazioni sulle cripto-attività, sui diritti e obblighi, sulla tecnologia sottostante, sui rischi e, per alcune categorie, sugli indicatori di sostenibilità ambientale. Sono previsti anche campi per diritto applicabile, organo giurisdizionale competente, conflitti di interesse, rimborsi, reclami, liquidità, audit e dati di classificazione per il registro ex articolo 109 MiCA.
Scelte di semplificazione e uso di identificativi
Il regolamento evita duplicazioni: quando è presente un LEI o un DTI valido, non occorre ripetere dati ricavabili da tali identificativi. I considerando spiegano che ciò riduce l’onere di conformità e migliora l’uniformità e la comparabilità delle informazioni.
Applicazione differita
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 23 dicembre 2025. Fino a tale data rimane rilevante il quadro MiCA, ma non l’obbligo tecnico di utilizzare il presente formato standardizzato.
Come è indicizzato
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