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Interpello

Risposta n. 55 del 30/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene che il costo fiscale delle attività acquisite coincida con il fabbisogno concordatario effettivamente sostenuto e che tale importo debba essere ripartito tra le varie attività in base al loro valore, utilizzando come riferimento il parere del curatore ex articolo 125 LF.

Costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite dall’assuntore di concordato fallimentare

Il quesito

Alfa S.r.l., quale assuntore di un concordato fallimentare, chiede quale debba essere il costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite dalla procedura, ai fini IRES e IRAP, e secondo quali criteri debba essere ripartito tra i singoli beni, diritti e azioni.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, ai fini delle imposte dirette, il costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite coincida con l’esborso finanziario effettivamente sostenuto dall’assuntore, pari a euro 5.500.000, e che tale importo debba essere ripartito tra i beni e diritti acquisiti in modo da rifletterne il reale valore; il parere del curatore può essere un utile riferimento se coerente con tale valore reale.

Costo fiscale delle attività acquisite dall’assuntore di concordato fallimentare

L’interpello riguarda la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite da un assuntore di concordato fallimentare nell’ambito di una procedura ex articoli 124 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il tema è rilevante perché da tale valore dipendono, in capo all’assuntore, gli effetti reddituali delle successive operazioni di realizzo dei beni e diritti acquisiti.

Fattispecie concreta

Alfa S.r.l. presenta una proposta di concordato fallimentare nella procedura di Beta S.p.A. Il collegio dei curatori esprime il parere previsto dall’articolo 125 della Legge Fallimentare, il tribunale omologa la proposta dopo il voto favorevole dei creditori e la società assuntore si impegna a soddisfare i creditori per complessivi euro 14.376.792,54.

La proposta prevede che una parte dei pagamenti sia effettuata mediante le risorse già disponibili nella procedura, pari a euro 8.876.792,54, mentre la restante parte, pari a euro 5.500.000, costituisce l’esborso effettivo dell’istante, definito come "Fabbisogno Concordatario Beta". A pagamento avvenuto, Alfa acquisisce la titolarità giuridica di una pluralità di attività della procedura, tra cui crediti tributari, azioni di responsabilità, beni immobili, partecipazioni, titoli e crediti diversi.

Quesito del contribuente

La società evidenzia l’assenza, nel TUIR e in altre disposizioni legislative, di una norma espressa che disciplini il criterio di determinazione del costo fiscale di tali attività in capo all’assuntore. Chiede quindi di chiarire quale sia il corretto costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite e come esso debba essere ripartito tra i singoli asset, nel rispetto dell’articolo 110 del TUIR.

Il dubbio ha ricadute dirette sulla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP in occasione della successiva monetizzazione dei beni e diritti acquisiti.

Soluzione interpretativa proposta

Secondo Alfa, nel concordato fallimentare con terzo assuntore, il costo complessivamente sostenuto per acquisire la titolarità delle attività della procedura deve essere ripartito tra i diversi beni e diritti sulla base del loro valore. In termini pratici, l’assuntore dovrebbe utilizzare come riferimento il parere del curatore ex articolo 125 LF, che contiene le indicazioni sui presumibili risultati realizzabili in caso di liquidazione degli attivi.

La società richiama inoltre la Risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2007, che - secondo la sua lettura - avrebbe affermato una ripartizione del costo complessivo in proporzione al valore fiscale che le attività avevano in capo alla società fallita. Tale impostazione viene però contestata dall’istante, sia per ragioni pratiche sia per ragioni sistematiche. In particolare, Alfa osserva che spesso il valore fiscale originario delle attività è difficile o impossibile da ricostruire, soprattutto quando le svalutazioni contabili non hanno avuto rilevanza fiscale o quando la documentazione non è più disponibile.

Sul piano sistematico, la società sostiene che l’omologa del concordato con terzo assuntore abbia effetti traslativi, con conseguente cesura tra la posizione fiscale del dante causa e quella dell’avente causa. Pertanto, come avviene in altre ipotesi di trasferimento di un complesso di beni e diritti, il costo sostenuto dall’acquirente dovrebbe essere allocato tra i singoli asset secondo il loro valore reale, con un criterio ritenuto fiscalmente corretto e non arbitrario.

Normativa e prassi richiamate

Nel corso dell’istanza vengono richiamati:

  • l’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • gli articoli 124, 125 e 128 della Legge Fallimentare;
  • l’articolo 110, comma 1, del TUIR;
  • la Risoluzione 28 maggio 2007, n. 118/E;
  • la Circolare 21 giugno 2012, n. 27/E;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 9950 del 6 febbraio 2008;
  • l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3286 del 12 febbraio 2018.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia afferma, in via preliminare, di non esprimersi sui valori specifici indicati dalla società nell’istanza, utilizzati solo a fini espositivi. Nel merito, conferma che il concordato fallimentare con intervento di un assuntore ha natura traslativa: l’assuntore si accolla le passività e diventa proprietario delle attività e passività della società fallita, come risultanti dalla sentenza di omologazione.

A supporto di tale impostazione vengono richiamate la Risoluzione n. 118/E del 2007 e la Circolare n. 27/E del 2012, secondo cui il decreto di omologa del concordato con terzo assuntore produce effetti immediatamente traslativi e, come atto di trasferimento della proprietà dei beni a favore dell’assuntore, rileva anche ai fini dell’imposta di registro.

Con specifico riferimento alla fattispecie, l’Agenzia osserva che Alfa si accolla obbligazioni concordatarie per euro 14.376.792,54, soddisfatte mediante la cassa della procedura e con risorse proprie per euro 5.500.000. Pertanto, a fronte del pagamento integrale dei debiti, le attività della procedura vengono cedute alla società e, ai fini delle imposte dirette, assumono un valore complessivo pari all’esborso effettivamente sostenuto dall’assuntore, cioè euro 5.500.000.

Tale importo deve essere poi ripartito tra i singoli asset in modo coerente con il reale valore dei beni e diritti acquisiti. In questa prospettiva, il parere reso dal curatore ex articolo 125 LF può costituire un utile riferimento, ma solo se e nella misura in cui rifletta effettivamente il valore reale delle attività. La ripartizione resta comunque sindacabile dall’Amministrazione finanziaria, per evitare iscrizioni di poste inesistenti o sopravvalutate.

Conclusioni operative

La risposta conferma quindi che:

  • il costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite dall’assuntore coincide con l’esborso finanziario effettivo sostenuto per il concordato, pari a euro 5.500.000;
  • tale costo deve essere allocato tra i singoli beni, diritti e azioni sulla base del loro valore reale;
  • il parere del curatore ex articolo 125 LF può essere utilizzato come base di riferimento, ma non ha valore vincolante se non rispecchia i valori effettivi.

Ne deriva che, per la successiva monetizzazione delle attività Beta, Alfa dovrà utilizzare come base fiscale il costo complessivo di euro 5.500.000, ripartito tra i singoli asset secondo un criterio di reale ارزش/valore economico, fermo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

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