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Interpello

Risposta n. 57 del 31/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 63 del DPR 600/1973 per l’autenticazione della firma nella procura al fine di presentare la delega al cassetto fiscale.

Il quesito

Un’associazione sindacale che presta assistenza fiscale ai propri associati chiede quale sia la modalità corretta per autenticare la firma sulla procura rilasciata dagli associati, necessaria per presentare all’Agenzia delle entrate il modello di delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale e dei servizi di fatturazione elettronica, tenuto conto che l’associazione non è tra i soggetti espressamente abilitati dall’articolo 63 DPR 600/1973.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente prospetta che la procura possa essere conferita all’associazione, con presentazione della delega tramite un proprio dipendente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il quale autenticherebbe la firma; in alternativa, propone che la delega sia conferita sia all’associazione sia al dipendente professionista, con quest’ultimo incaricato della presentazione e dell’autenticazione della firma nella procura speciale.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che il cassetto fiscale può essere delegato a intermediari abilitati ex articolo 3, comma 3, DPR 322/1998, anche tramite consegna del modello all’ufficio; se il contribuente non si reca personalmente, può farsi rappresentare con procura scritta e firma autenticata ai sensi dell’articolo 63 DPR 600/1973. Nel caso di specie, il contribuente può conferire procura al dottore commercialista dipendente dell’associazione, che può anche autenticare la sottoscrizione, purché sia validamente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Chiarimenti sull’autenticazione della procura per la delega al cassetto fiscale

L’interpello riguarda la corretta applicazione dell’articolo 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla presentazione del modello di delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale e dei servizi di fatturazione elettronica. Il tema nasce dall’esigenza di un’associazione sindacale di categoria di assistere i propri associati nell’accesso alle informazioni fiscali e nelle operazioni collegate alle fatture elettroniche.

Fattispecie rappresentata dall’istante

L’istante è un’associazione sindacale di categoria che, nell’ambito della propria attività istituzionale, presta anche assistenza fiscale ai propri associati. Per poter consultare e acquisire le fatture elettroniche degli assistiti, registrare il loro indirizzo telematico e chiedere la conservazione sostitutiva delle fatture, l’associazione intende ottenere l’accesso al cassetto fiscale dei contribuenti assistiti.

Per questo, l’associazione vorrebbe depositare presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate il modello di "Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica".

Il problema evidenziato è che le associazioni di categoria non rientrano tra i soggetti espressamente abilitati alla presentazione, in rappresentanza del contribuente, del modello richiamato, perché non sono contemplate dall’articolo 63 del DPR 600/1973.

Quesito posto all’Agenzia

L’associazione chiede quale sia la soluzione corretta per autenticare la firma apposta sulla procura speciale rilasciata dagli associati, necessaria per la presentazione del modello all’Agenzia delle entrate.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante prospetta due possibili soluzioni operative:

  • il contribuente conferisce delega all’associazione tramite il modello di conferimento/revoca, e rilascia procura all’associazione per presentarlo all’Agenzia delle entrate tramite il proprio dipendente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; in questo caso, la firma del delegante nella procura speciale sarebbe autenticata dal dipendente/professionista;
  • il contribuente conferisce delega sia all’associazione sia al dipendente iscritto all’Albo, indicando entrambi nel modello, e rilascia procura al dipendente per la presentazione; anche in questo caso, la firma nella procura speciale sarebbe autenticata dal dipendente/professionista delegato.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che il cassetto fiscale è un servizio telematico che consente al contribuente di accedere alle proprie informazioni fiscali. La consultazione può essere delegata a un massimo di due intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano sottoscritto uno specifico regolamento.

Le modalità indicate per il conferimento della delega sono tre:

  • comunicazione telematica dei dati dell’intermediario tramite Entratel o Fisconline;
  • compilazione della delega sul modello e consegna all’intermediario, che provvede a inviare tramite Entratel la richiesta di autorizzazione all’accesso;
  • compilazione del modello di conferimento/revoca e consegna presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 63 del DPR 600/1973, secondo cui il contribuente che non intenda recarsi personalmente in ufficio può farsi rappresentare da un incaricato mediante procura scritta con firma autenticata. L’autenticazione non è richiesta se la procura è conferita al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado o ai propri dipendenti da parte di persone giuridiche. Se la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali, queste possono autenticare la firma del contribuente.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Nel caso concreto, l’Agenzia afferma che, per gli adempimenti relativi alla consegna all’ufficio della delega a intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998, il contribuente può conferire procura al dottore commercialista dipendente dell’associazione.

Il professionista può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, a condizione che:

  • sia validamente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • l’iscrizione sia conforme alle disposizioni che regolano tale albo.

In sostanza, l’Agenzia riconosce la validità della soluzione che valorizza la figura del dipendente-professionista iscritto all’Albo come soggetto che può ricevere la procura e autenticare la firma del delegante.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che, per presentare il modello di delega/revoca relativo al cassetto fiscale presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, il contribuente non deve necessariamente recarsi di persona, ma può farsi rappresentare con procura scritta e firma autenticata.

Nel caso esaminato, la soluzione praticabile è quella che affida la procura al dipendente dell’associazione iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il quale può autenticare la firma del contribuente, sempre che l’iscrizione all’Albo sia effettivamente valida.

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