Risposta n. 56 del 31/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente la cessione sarebbe ammessa anche tra parenti in linea retta e anche per interventi su singole unità di un edificio in comproprietà; inoltre sarebbe sufficiente una scrittura privata di donazione del credito, il credito sarebbe utilizzabile dal cessionario in dichiarazione/F24 e sarebbe cedibile una sola volta oltre la prima cessione.
Cessione del credito per detrazioni Ecobonus su immobili in comproprietà e rapporti tra parenti
Il quesito
Il contribuente chiede se possa cedere gratuitamente al figlio il credito derivante dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sostenuti nel 2017, anche per lavori su un edificio in comproprietà non condominiale e sulle singole unità, e chiede inoltre modalità, termini, forma, cedibilità tra parenti, utilizzo del credito, numero di cessioni e possibilità di cessione in caso di donazione della nuda proprietà.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, per le spese 2017, la cessione del credito non possa avvenire verso un soggetto non collegato al rapporto che ha generato la detrazione: il solo vincolo di parentela non basta. Esclude quindi la cedibilità al figlio nel caso prospettato e anche nell’ipotesi di donazione della nuda proprietà; precisa inoltre che per le spese 2017 su singole unità immobiliari la cessione non era ancora applicabile, mentre per le parti comuni valevano le regole allora vigenti. Richiama infine che, in caso di trasferimento dell’immobile, la detrazione residua segue l’acquirente salvo diverso accordo.
Cessione del credito Ecobonus tra padre e figlio su immobili in comproprietà
L’interpello riguarda la possibilità di cedere gratuitamente un credito corrispondente alla detrazione IRPEF per interventi di riqualificazione energetica sostenuti nel 2017, con riferimento a un edificio non condominiale ma in comproprietà tra padre e zio. Il contribuente chiede chiarimenti sia sulla cedibilità del credito sia sugli adempimenti e sulle modalità di perfezionamento dell’operazione.
Fattispecie e quesiti del contribuente
L’istante dichiara di voler acquistare a titolo gratuito dal padre il credito derivante dalla detrazione per spese 2017 relative a interventi di riqualificazione energetica ex art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006.
I quesiti posti all’Agenzia riguardano in particolare:
- la possibilità di cedere il credito per spese sostenute sia su un intero edificio non condominiale ma in comproprietà, sia sulle singole unità immobiliari;
- il termine e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione;
- la forma dell’atto di cessione;
- la qualificazione giuridica della cessione gratuita del credito;
- la cedibilità gratuita a parenti in linea retta estranei al rapporto che ha originato la detrazione;
- le modalità di utilizzo del credito ceduto;
- il numero di volte in cui il credito può essere ceduto;
- la possibilità di cessione tra usufruttuario e nudo proprietario in caso di donazione della nuda proprietà.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente sostiene che, alla luce della legge di bilancio 2018, la cessione del credito sia ammissibile anche per crediti maturati nel 2017 e ritiene che:
- la cessione possa riguardare sia interventi su parti comuni di un edificio in comproprietà sia interventi sulle singole unità immobiliari;
- la cessione gratuita non richieda particolari formalità, essendo sufficiente una scrittura privata non autenticata di donazione del credito con accettazione del cessionario, registrata all’Agenzia delle Entrate;
- la cessione gratuita tra parenti in linea retta sia compatibile con la finalità dell’istituto;
- in caso di donazione della nuda proprietà, il rogito notarile registrato e trascritto consenta la cessione del credito tra usufruttuario e nudo proprietario;
- il credito debba essere indicato dal cessionario nel modello Redditi e, se necessario, recuperato in compensazione tramite F24;
- il credito possa essere ceduto una sola volta oltre alla prima cessione.
Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’evoluzione normativa dell’art. 14 del decreto-legge n. 63/2013:
- la legge n. 232/2016 ha introdotto, dal 1° gennaio 2017, il comma 2-sexies, che consente ai condòmini di cedere il credito per specifici interventi su parti comuni condominiali, con facoltà di successiva cessione, ai fornitori o ad altri soggetti privati; per i soggetti non in no tax area la cessione a banche e intermediari finanziari è esclusa;
- il comma 2-ter, come modificato dal decreto-legge n. 50/2017, ha esteso dal 1° gennaio 2017 la cessione anche ai soggetti incapienti della cd. no tax area, con possibilità di cedere anche a banche e intermediari finanziari;
- le modalità attuative erano state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110;
- la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha esteso dal 1° gennaio 2018 la cedibilità del credito a tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 14 del decreto-legge n. 63/2013, compresi quelli sulle singole unità immobiliari.
L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 e la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, nonché la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018.
Chiarimenti sul perimetro dei soggetti cessionari
Secondo l’Agenzia, la nozione di “soggetti privati” cessionari, alla luce dei chiarimenti della circolare n. 11/E del 2018 e del parere della Ragioneria Generale dello Stato, va intesa in senso restrittivo: si tratta di soggetti diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i casi in cui la cessione avvenga:
- tra soggetti titolari delle detrazioni per i medesimi interventi condominiali;
- nell’ambito di gruppi societari, verso altre società del gruppo.
L’Agenzia precisa che, per i soggetti diversi dalla no tax area, restano esclusi banche e intermediari finanziari.
Parere dell’Agenzia sulla cessione al figlio
Nel caso concreto, il padre intende cedere al figlio il credito relativo alle spese sostenute nel 2017.
L’Agenzia osserva che il cessionario indicato dall’istante non ha alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione e conclude che il semplice rapporto di parentela non è sufficiente a integrare il collegamento richiesto dalla disciplina e dai chiarimenti di prassi.
Pertanto, la cessione gratuita al figlio non è ammessa nel caso prospettato.
Parere sull’ipotesi di donazione della nuda proprietà
L’Agenzia affronta anche l’ipotesi della donazione della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione con contestuale cessione del credito.
Anche in questo caso ritiene che il contratto di donazione della nuda proprietà non sia idoneo, di per sé, a creare un collegamento con il rapporto originario che ha dato luogo alla detrazione tale da consentire la cessione del credito al nudo proprietario.
Precisazione sulla detrazione in caso di trasferimento dell’immobile
L’Agenzia richiama però l’art. 9-bis, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007: in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica, le detrazioni non ancora utilizzate spettano, per i periodi d’imposta residui, all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti.
In caso di donazione, quindi, il beneficiario può comunque fruire della detrazione residua relativa alle spese sull’immobile, per la parte non ancora utilizzata dal donante.
Spese 2017 su singole unità immobiliari: limite temporale della cessione
L’Agenzia sottolinea un punto decisivo: la cessione del credito relativo alle spese per interventi su singole unità immobiliari è stata introdotta solo con la legge di bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
Di conseguenza, per le spese sostenute nel 2017 tale cessione non era ancora possibile con riferimento agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
Per il 2017 la cessione riguardava invece:
- le detrazioni per interventi su parti comuni di edifici residenziali da parte dei soggetti no tax area;
- le detrazioni maggiorate del 70% e del 75% per interventi sulle parti comuni, per i soggetti diversi dalla no tax area.
Chiarimento sulla nozione di parti comuni
L’Agenzia richiama infine la circolare n. 7/E del 2018, secondo cui la locuzione “parti comuni di edificio” va intesa in senso oggettivo e non soggettivo: rilevano le parti comuni a più unità immobiliari, non quelle semplicemente comuni a più proprietari.
Tuttavia, per l’esistenza delle parti comuni è comunque necessario che vi siano più unità immobiliari funzionalmente autonome.
Conclusioni operative
In sintesi, l’Agenzia conclude che:
- per le spese 2017 su singole unità immobiliari la cessione del credito non era ammissibile;
- per le cessioni consentite dalla disciplina applicabile, il cessionario privato deve essere collegato al rapporto originario che ha generato la detrazione;
- il mero rapporto di parentela non basta;
- la donazione della nuda proprietà non consente, da sola, di trasferire anche il credito come cessione;
- la detrazione residua segue invece le regole sul trasferimento dell’immobile e può spettare all’acquirente, salvo accordo diverso tra le parti.
L’interpello viene quindi risolto in senso sfavorevole rispetto alla possibilità di cessione gratuita del credito al figlio nelle condizioni prospettate.
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