Cassazione Penale, Sentenza n. 34309/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal G.i.p. del Tribunale di Velletri, con rito abbreviato, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, in relazione al trasporto e alla detenzione, per uso non personale e in concorso con altri, di 980 panetti di hashish, per complessivi 96,3 kg, occultati in un’autovettura. L’imputato conduceva l’auto di staffetta, mentre un correo trasportava la droga in un altro veicolo. La Corte di appello di Roma, il 25 novembre 2025, aveva ridotto la pena a quattro anni di reclusione e 10.000 euro di multa, revocato l’interdizione legale durante la pena e sostituito l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di cinque anni, confermando nel resto la condanna. Con due ricorsi, parzialmente sovrapponibili, l’imputato ha dedotto: 1) l’incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Imperia, poiché il veicolo con la droga sarebbe entrato in Italia a Ventimiglia il 13 luglio 2023 e, non essendo noto il luogo d’inizio del trasporto, avrebbe dovuto applicarsi il criterio territoriale ordinario o, in subordine, il criterio suppletivo dell’ultimo luogo in cui si era svolta una parte dell’azione; 2) l’inutilizzabilità dei dati estratti dal cellulare sequestrato a un correo, perché l’imputato, che sarebbe stato già indagabile, non aveva ricevuto gli avvisi previsti per l’accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p.; con il ricorso di uno dei difensori è stata inoltre contestata l’utilizzabilità delle conversazioni Signal, asseritamente acquisite senza formale provvedimento del giudice; 3) il diniego dell’attenuante della partecipazione di minima importanza e delle attenuanti generiche, nonché il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità e della recidiva. I difensori hanno infine chiesto per la prima volta in cassazione l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e dei lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il motivo sulla competenza territoriale è manifestamente infondato: il passaggio a Ventimiglia indicava il luogo d’ingresso della droga in Italia, non l’inizio del trasporto, che era avvenuto prima in località sconosciuta; correttamente, quindi, la competenza è stata determinata secondo il criterio suppletivo dell’art. 9, comma 1, c.p.p., con riferimento al sequestro della droga a Colleferro, ultimo luogo in cui si era svolta una parte dell’azione accertata. È manifestamente infondata anche la doglianza sui dati estratti dal cellulare: nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compreso l’accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, in ragione della scelta del rito. La censura sulle conversazioni Signal è stata dichiarata inammissibile perché priva di documentazione a sostegno e quindi non autosufficiente. Le doglianze su attenuanti, aggravante dell’ingente quantità e recidiva sono state dichiarate inammissibili per genericità, poiché riproponevano le contestazioni d’appello senza confrontarsi criticamente con le risposte della Corte territoriale. Inammissibile anche la richiesta di pene sostitutive, formulata per la prima volta in cassazione e tardivamente; inoltre, la Corte ha rilevato l’ostacolo previsto dall’art. 59, comma 1, lett. d), legge 689/1981 per i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., tra cui quello oggetto del procedimento. La condanna di merito è rimasta ferma, con la pena e le pene accessorie come rideterminate in appello. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in alternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse
Le condotte alternative previste dall’art. 73, se riguardano la stessa sostanza, perseguono un unico fine e si susseguono senza apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono un unico reato; per la competenza territoriale rileva il luogo della prima condotta.
art. 8, comma 3, c.p.p.
in tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero; qualora, invece, la consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita nel territorio nazionale, la competenza va determinata in base alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen.
Il criterio dell’art. 8, comma 3, c.p.p. opera quando la condotta permanente inizi in una località individuata in Italia e prosegua all’estero; se invece inizia all’estero e continua in Italia, si applicano i criteri suppletivi dell’art. 9 c.p.p.
art. 9, comma 1, c.p.p.
In tal caso, la competenza si stabilisce secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9 comma primo cod. proc. pen., con riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione
Quando la consumazione del reato permanente è iniziata all’estero e il luogo d’inizio non è individuato, la competenza territoriale si determina secondo il criterio suppletivo dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
art. 360 c.p.p.
ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compreso l'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza
Nel giudizio abbreviato è utilizzabile l’accertamento tecnico non ripetibile legittimamente acquisito prima della richiesta di rito anche se non preceduto dagli avvisi alle parti.
art. 545-bis c.p.p.
è tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia già formulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", posto che la previsione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Quando il giudizio d’appello era pendente alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, la richiesta di pena sostitutiva doveva essere formulata in appello; non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
art. 59, comma 1, lett. d), legge 689/1981
ai sensi dell’art. 59, comma primo lett. d), L. 24 novembre 1981, n. 689, la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, tra cui il reato oggetto del presente procedimento
La pena detentiva non è sostituibile nei confronti dell’imputato condannato per uno dei reati inclusi nell’art. 4-bis ord. pen.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero da colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando più condotte alternative previste dall’art. 73 d.P.R. 309/1990 riguardano la stessa sostanza, sono dirette a un unico fine e si svolgono senza apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono un unico reato; ai fini della competenza territoriale rileva il luogo di consumazione della prima condotta.
- Per un reato permanente iniziato all’estero e proseguito in Italia, se il luogo d’inizio non è individuato, la competenza territoriale si determina in base ai criteri suppletivi dell’art. 9 c.p.p., con riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Il luogo d’ingresso della sostanza in Italia non coincide necessariamente con l’inizio del trasporto.
- Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero prima della richiesta del rito, compreso l’accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti.
- La censura di inutilizzabilità che non documenti gli elementi necessari a sostenerla è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- È inammissibile per genericità il motivo che riproponga le doglianze formulate in appello senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando il giudizio d’appello era pendente il 30 dicembre 2022, la richiesta di pena sostitutiva doveva essere proposta in quel grado e non può essere formulata per la prima volta in cassazione.
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