Cassazione Penale, Ordinanza n. 12991/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di truffa è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 16/06/2025, censurando un solo profilo: il preteso vizio di motivazione della decisione che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Nel ricorso sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta nei gradi di merito fosse errata. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo tendeva a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità, e ha richiamato la motivazione della Corte territoriale, ritenuta congrua e immune da vizi logici e giuridici. In particolare, è stato valorizzato il fatto che la telecamera fosse stata messa in vendita su un noto sito di e-commerce quale mezzo idoneo a indurre in errore l'acquirente, nonché la prova che la carta Postepay, benché intestata alla compagna, fosse in concreto utilizzata esclusivamente dall'imputato, anche alla luce delle dichiarazioni della compagna e dei pagamenti e prelievi effettuati.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte ha ritenuto integrati i presupposti del delitto di truffa, individuando nel comportamento contestato un mezzo idoneo a indurre in errore l'acquirente.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre un vizio di motivazione che, in realtà, solleciti una nuova valutazione delle risultanze probatorie già esaminate dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censure quando espone in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni della ritenuta responsabilità, indicando gli elementi da cui desume l'idoneità dell'artificio o raggiro a indurre in errore la persona offesa.
- Ai fini della truffa, può assumere rilievo come mezzo fraudolento anche la modalità di offerta del bene attraverso un noto sito di e-commerce, se ritenuta idonea a ingannare l'acquirente.
- La disponibilità effettiva e l'uso esclusivo di uno strumento di pagamento, anche se formalmente intestato a terzi, può costituire elemento probatorio rilevante per attribuire all'imputato la gestione dell'operazione contestata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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