Cassazione Penale, Ordinanza n. 15287/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che non fosse stata correttamente accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, contestando in sostanza l'affermazione della conoscenza della provenienza delittuosa della cosa. Con il secondo motivo ha dedotto, in modo generico, violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di merito aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di ricettazione, valorizzando l'assenza di una giustificazione lecita e attendibile della disponibilità del bene da parte dell'imputato come indice della conoscenza della provenienza illecita. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati, essendo sufficiente un congruo richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può essere desunta, in mancanza di una giustificazione lecita e attendibile della disponibilità del bene, da elementi sintomatici valorizzati dal giudice di merito secondo il consolidato orientamento di legittimità.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di prendere in esame analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da circostanze oggettive del caso, tra cui l'assenza di una plausibile e lecita spiegazione della disponibilità del bene, quale indice della consapevolezza della provenienza delittuosa.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'elemento psicologico del reato è manifestamente infondata quando si pone in contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato applicato coerentemente dalla motivazione di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice indica gli elementi negativi ritenuti decisivi o evidenzia la mancanza di elementi positivi, senza dover confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche è immune da censura quando consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito, anche in forma sintetica.
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