Cassazione Civile, Ordinanza n. 32254/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa artigiana)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di prestazione d'opera per lavori di ristrutturazione di un appartamento. L'impresa otteneva decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori; il committente proponeva opposizione deducendo vizi e difetti dell'opera, in particolare nella posa della pavimentazione, chiedendo la revoca del decreto, l'accertamento dell'inadempimento dell'impresa e il risarcimento del danno. Il Tribunale revocava solo parzialmente il decreto e condannava il committente a pagare una somma ridotta, ritenendo non provati un grave inadempimento dell'esecutore né il diritto al risarcimento. La Corte d'appello confermava la decisione, correggendo solo il dispositivo di primo grado nella parte in cui, per errore materiale, parlava di rigetto invece che di accoglimento parziale dell'opposizione. In cassazione il committente articolava quattro motivi: i primi tre denunciavano, sotto vari profili, violazione degli artt. 1662, 1667 e 1668 c.c., nonché degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero sottovalutato l'esistenza di vizi diffusi, avessero ritenuto solo pochi difetti localizzati sulla base di una consulenza e di fotografie, e avessero omesso di motivare sul mancato riconoscimento del risarcimento e sull'applicabilità della disciplina relativa alla verifica e alla garanzia dell'opera. Il quarto motivo censurava l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la correzione operata in appello non fosse un mero errore materiale ma un errore di fatto con conseguenze processuali diverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d'appello aveva fornito motivazione sufficiente e, soprattutto, i motivi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva accertato, sulla base delle prove testimoniali e della consulenza tecnica, che non era stata provata una pattuizione sulle c.d. fugature e che i difetti della pavimentazione erano limitati e non tali da integrare un grave inadempimento o da giustificare il risarcimento richiesto. È stato respinto anche il quarto motivo, poiché la correzione effettuata in appello riguardava un mero errore materiale del dispositivo di primo grado: il Tribunale aveva effettivamente accolto solo parzialmente l'opposizione, ma nel dispositivo aveva scritto per svista "rigetta l'opposizione". La Corte d'appello, confermando la sentenza, ha correttamente applicato il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1662 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di verifica e controllo dell'esecuzione dell'opera; la Corte non ne ravvisa una violazione, perché la censura mira a rivalutare il fatto accertato dai giudici di merito
art. 1667 c.c.
richiamato come norma sulla garanzia per vizi dell'opera; la Corte conferma che i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di vizi tali da fondare le domande dell'opponente
art. 1668 c.c.
richiamato per le conseguenze dei vizi dell'opera; la Corte lo considera inapplicabilmente evocato in chiave di merito, non emergendo un inadempimento grave dell'esecutore
art. 1176, comma 2, c.c.
richiamato per la diligenza qualificata del prestatore d'opera; la Corte non ravvisa omissioni motivazionali rilevanti sul punto
art. 2236 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non lo applica, ritenendo che le doglianze investano l'accertamento di fatto e non la corretta sussunzione giuridica
art. 111 Cost.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione, ormai ridotto al minimo costituzionalmente necessario
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o del merito dell'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del controllo costituzionalmente imposto dall'art. 111 Cost.; non è sufficiente lamentare genericamente l'erroneità della ricostruzione fattuale se la sentenza d'appello espone una motivazione comprensibile e coerente.
- Nei rapporti di prestazione d'opera, la parte che deduce vizi dell'opera deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla loro effettiva consistenza e gravità; difetti localizzati e non incidenti in modo apprezzabile sull'opera non giustificano automaticamente la sostituzione integrale né il risarcimento integrale del costo sostenuto.
- La correzione in appello di un mero errore materiale del dispositivo di primo grado non muta la sostanza della decisione quando la motivazione e il contenuto effettivo della pronuncia dimostrano che l'opposizione era stata accolta solo parzialmente.
- Quando il ricorso per cassazione è integralmente rigettato, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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