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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13403/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello contestando: 1) la nullità per totale assenza di motivazione del decreto di convalida del sequestro della Fiat 500 (operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria) e, conseguentemente, l'inutilizzabilità della documentazione rinvenuta all'interno del veicolo; 2) l'inutilizzabilità della documentazione acquisita in copia; 3) l'impiego, ai fini della condanna per ricettazione, di dichiarazioni non verbalizzate rese da persona informata sui fatti (Martina Barbetta) riportate nel verbale di sequestro; 4) la carenza/fragilità degli elementi indiziari che avrebbero dimostrato la disponibilità del mezzo da parte dell'imputato; 5) il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 4 c.p.) e, in subordine, dell'attenuante comune dell'art. 62 n. 4 c.p.; 6) errori nella dosimetria della pena e nel diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione d'appello che ha dichiarato non doversi procedere per il reato di danneggiamento per difetto di querela e ha confermato la condanna per il reato di ricettazione della Fiat 500 (targa BA997AK), rideterminando la pena in 2 anni e 3 mesi di reclusione e 650 euro di multa. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: la presunta nullità del decreto di convalida è stata ritenuta sanata perché l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto (avviso art. 415-bis) e non ha proposto il riesame nei termini; le questioni sulle nullità degli atti d'indagine sono precluse se non sollevate tempestivamente; l'estratto conto e la documentazione rinvenuti nel veicolo sono stati considerati documenti acquisiti legittimamente e necessari, acquisiti con poteri officiosi ex art. 507 c.p.p.; le censure sull'utilizzo delle dichiarazioni della convivente erano generiche e non dimostravano incidenza decisiva sul complesso probatorio, che includeva anche il rinvenimento del veicolo davanti all'abitazione del ricorrente e documenti a lui intestati; il giudice di merito ha correttamente escluso la particolare tenuità e le attenuanti generiche in ragione del valore non esiguo del bene e della personalità con precedenti dell'imputato; la motivazione della pena è ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Regola la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto in assenza delle parti salvo richiesta di trattazione orale; qui richiamato per precisare la modalità di svolgimento del rito in Cassazione.

  • art. 324 c.p.p.

    Prevede il rimedio del riesame contro il decreto di convalida del sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria; la Corte ha affermato che il mancato esercizio di tale rimedio entro i termini preclude la doglianza sulla convalida.

  • art. 355, comma 3 c.p.p.

    Consente alla persona sottoposta a indagini o al difensore di proporre la richiesta di riesame; richiamato per precisare il termine e la possibilità di impugnazione della convalida.

  • art. 182, comma 2 c.p.p.

    Disciplina la tempestività delle eccezioni relativi agli atti delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto precluse le questioni non sollevate subito dopo il compimento degli atti.

  • art. 491, comma 1 c.p.p.

    Richiama la preclusione delle questioni in Cassazione se non sollevate in tempo utile nel giudizio di merito; applicata per escludere censure tardive sulle indagini.

  • art. 507 c.p.p.

    Consente al giudice di dibattimento di acquisire d'ufficio atti e documenti ritenuti necessari; la Corte ha confermato la legittima acquisizione in dibattimento dell'estratto conto trovato nel veicolo.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma sull'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto che la conoscenza dell'atto tramite tale avviso abbia impedito alla parte di dolersi della mancata notifica del decreto di convalida, ove non abbia agito con il riesame.

  • art. 191 c.p.p.

    Disciplina i limiti di utilizzazione delle prove; la Corte ha distinta la nozione di nullità e inutilizzabilità, ritenendo l'estratto conto non illegittimo e quindi utilizzabile.

  • art. 234 c.p.p.

    Classifica i documenti probatori; la Corte ha qualificato l'estratto conto come documento rientrante nelle categorie utilizzabili.

  • art. 648, comma 4 c.p.

    Regolamento sulla particolare tenuità del fatto in materia di ricettazione; la Corte ha rilevato che il valore non esiguo del bene ricettato esclude la diminuzione speciale.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Attenuante comune della particolare tenuità; esclusa dal giudice perché la tenuità speciale è stata ritenuta inesistente per il valore del bene.

  • art. 62-bis c.p.

    Favorisce misure premiali in caso di particolare tenuità o riabilitazione; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'applicazione richiede elementi positivi e non deriva automaticamente dall'assenza di circostanze negative.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul punto, avendo il giudice del merito valutato entità del fatto e personalità del condannato.

Massime di principio

  • La notificazione o comunque la conoscenza dell'atto di convalida del sequestro consente alla parte, per dolersi della presunta nullità per omessa motivazione, di proporre tempestivamente il rimedio del riesame (art. 324 c.p.p.); l'inerzia fa venir meno la possibilità di sollevare efficacemente la nullità in sede successiva.
  • Nullità formali degli atti d'indagine e inutilizzabilità della prova sono istituti distinti: la nullità può essere sanata o preclusa per mancata tempestiva eccezione; l'inutilizzabilità riguarda l'illegittimità intrinseca di una prova e va specificamente dimostrata.
  • Documenti rinvenuti in corso di dibattimento e ritenuti necessari dal giudice possono essere acquisiti d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; la difesa che ne contesta l'uso deve indicare in modo specifico l'atto affetto dal vizio e la sua incidenza sul complesso probatorio.
  • Le dichiarazioni rese informalmente a pubblici ufficiali (non verbalizzate) possono avere valore indiziario, ma la loro utilizzabilità e incidenza vanno concretamente dimostrate; censure generiche sull'utilizzabilità sono spesso inammissibili.
  • Per l'esclusione della particolare tenuità nella ricettazione il valore del bene costituisce un elemento rilevante: se non esiguo, la tenuità va normalmente esclusa; solo se il valore è lieve possono essere valutati congiuntamente gli altri parametri dell'art. 133 c.p.
  • Il riconoscimento di attenuanti generiche o di circostanze che comprimono la pena richiede elementi positivi e specifici nel dossier probatorio; la sola assenza di elementi negativi non legittima l'automatico riconoscimento.

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