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Sentenza

Sentenza n. 6429/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 19/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 81/2023, pubblicata in data 16/01/2025, notificata in data 15/02/2025, passata in giudicato, recante “dichiara il diritto di Imperi Laura al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio non di ruolo effettivamente prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con conseguente condanna del MIUR ad inquadrare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale, oltre al pagamento in favore della stessa della somma di euro 8.269,89, oltre ratei di tredicesima mensilità, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all’art. 22, co. 36, l. n. 724/1994”; con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Rieti, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento del servizio non di ruolo e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 19/2025 del Tribunale ordinario di Rieti, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al computo, ai fini economici e giuridici, del servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ordinato il corretto inquadramento nella fascia stipendiale e condannato il Ministero al pagamento di euro 8.269,89, oltre ratei di tredicesima, rivalutazione e interessi nei limiti indicati dal titolo. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione, precisando in camera di consiglio che non era intervenuto alcun pagamento solutorio. Il ricorso è stato notificato il 15 novembre 2025, dopo la notifica della decisione in forma esecutiva al Ministero il 15 febbraio 2025 e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era stato notificato all'Amministrazione e che, alla data di notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha inoltre accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l'assenza di prova dell'esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente professionalmente qualificato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla scadenza del primo. Il TAR ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini. Ha riconosciuto inoltre gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfacimento del credito, nonché il rimborso delle spese vive successive. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, anche successivamente, una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è stato considerato decorso prima della notifica del ricorso.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo diversa disposizione di legge o del titolo; il principio è stato applicato agli ulteriori interessi maturati dal deposito della sentenza fino al soddisfacimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'esistenza di un giudicato passato in cosa giudicata e il mancato adempimento dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine congruo, purché siano decorsi i termini dilatori eventualmente previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; verificato tale decorso, il giudizio di ottemperanza non può essere respinto per mancato rispetto del termine dilatorio.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando un organo dell'amministrazione stessa dotato della necessaria professionalità e assegnandogli un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere riservata per la fase successiva, qualora l'amministrazione non adempia neppure entro il termine assegnato per l'esecuzione diretta e quello ulteriore assegnato al commissario ad acta.
  • I crediti pecuniari liquidi ed esigibili riconosciuti dal giudicato producono ulteriori interessi legali sino al soddisfacimento, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c., salvo diversa previsione del titolo o della legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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