Cassazione Civile, Ordinanza n. 16807/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di intimazione notificato in relazione a più cartelle di pagamento. In primo grado l'impugnazione era stata accolta; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio ha invece accolto in parte l'appello principale dell'agente della riscossione e in parte l'appello incidentale della contribuente, riformando parzialmente la decisione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe potuto valorizzare documenti relativi alla notifica delle intimazioni di pagamento perché la statuizione di primo grado sulla loro mancata produzione/notifica sarebbe passata in giudicato e la produzione in appello sarebbe stata vietata. Con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la documentazione prodotta non consentisse di collegare gli avvisi di notifica ai crediti portati dalle cartelle e quindi di provare validamente gli atti interruttivi della prescrizione. Con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 2934, 2945 e 2953 c.c., sostenendo che, anche a voler ritenere rituali gli atti successivi, i crediti erano comunque prescritti, poiché la mancata impugnazione della cartella consolida il credito ma non ne elimina la soggezione alla prescrizione sostanziale; in particolare, per alcune poste sarebbe già decorso il termine prescrizionale e, per sanzioni e interessi, sarebbe maturata la prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, rilevando che la seconda iscrizione a ruolo costituiva una mera duplicazione della prima, e ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha affermato che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita dall'art. 58 d.lgs. 546/1992, anche se i documenti erano già disponibili o tardivamente prodotti in primo grado; ha escluso una violazione dell'art. 2697 c.c., perché il giudice d'appello aveva semplicemente valutato il materiale probatorio senza invertire l'onere della prova; ha inoltre chiarito che l'omessa impugnazione di una cartella o di un atto interruttivo consolida la pretesa ma non elimina l'applicazione della disciplina sostanziale della prescrizione, e che gli atti di intimazione idonei ex art. 2943 c.c. interrompono il decorso del termine. In concreto, la doglianza sulla prescrizione è stata respinta perché la Corte ha letto la decisione di merito nel senso che gli atti interruttivi notificati e non impugnati avevano impedito il maturare della prescrizione, mentre la deduzione sulla prescrizione quinquennale è stata ritenuta comunque non adeguatamente censurata in fatto. Non sono state regolate spese per difetto di attività difensiva dell'agente della riscossione, ma è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per le censure di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte osserva che la doglianza, in sostanza, mira a una rivalutazione del fatto.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, senza i limiti propri dell'art. 345 c.p.c.
art. 345 c.p.c.
Richiamato come disciplina processuale generale non applicabile in via prevalente nel processo tributario, in ragione del principio di specialità.
art. 2697 c.c.
La sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando effettua una valutazione del materiale probatorio.
art. 2934 c.c.
È evocato dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del credito per prescrizione.
art. 2945 c.c.
È evocato dalla ricorrente in tema di effetti interruttivi e decorrenza di nuovi termini di prescrizione.
art. 2953 c.c.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla trasformazione del termine prescrizionale, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 2943 c.c.
Gli atti di intimazione o analoghi atti contenenti la richiesta di adempiere sono idonei a interrompere la prescrizione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46
È richiamato come esempio di avviso di mora idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
È richiamato come avviso di intimazione idoneo a interrompere la prescrizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, anche se già disponibili in primo grado o tardivamente prodotti, senza operare i limiti dell'art. 345 c.p.c., per il principio di specialità del rito tributario.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova; non sussiste se la censura investe, in realtà, la valutazione delle prove o l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Nel contenzioso sulla riscossione tributaria, l'omessa impugnazione della cartella o dell'atto interruttivo consolida la pretesa riscossiva, ma non elimina la disciplina sostanziale della prescrizione; tuttavia la prescrizione non può essere opposta ignorando gli effetti interruttivi di atti successivi non impugnati.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione sono idonei gli atti della sequenza riscossiva che contengono una specifica intimazione ad adempiere, come gli avvisi di mora e gli avvisi di intimazione previsti dalla disciplina della riscossione coattiva.
- La censura di omesso esame del fatto decisivo o di non contestazione deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare quale fatto, in quale sede e con quali atti processuali sarebbe stato trascurato o non contestato.
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