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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27481/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione per gravi indizi di associazione a delinquere, truffe e riciclaggio. Il ricorrente deduceva: (1) illegittima posticipazione dell'interrogatorio di garanzia e violazione del diritto al contraddittorio (art. 291, comma 1-quater c.p.p.); (2) mancata prova del pericolo di reiterazione e inadeguatezza della misura cautelare (art. 274 c.p.p.); (3) insufficienza della gravità indiziaria, con contestazione della rilevanza delle dichiarazioni di terzi e della mancata prova diretta (art. 273 c.p.p.). Le contestazioni facevano leva su elementi cronologici, sulla natura delle fonti dichiarative e sull'assenza di un ruolo decisionale del ricorrente.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: (i) la mancata deduzione dell'illegittimità della posticipazione dell'interrogatorio nell'unica occasione utile (l'interrogatorio stesso) ha comportato la sanatoria della nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 183 c.p.p.; (ii) il pericolo di inquinamento probatorio è stato adeguatamente motivato dal Tribunale, richiamando comportamenti del Portesani (evitamento dell'uso del cellulare, messaggi del 31/01/2024, incontro del 2/01/2025 e intercettazioni, in particolare il colloquio con Da Silva) che facevano ritenere concrete misure volte a eludere le indagini; (iii) il pericolo di reiterazione è stato ritenuto attuale e motivato dalla disponibilità di competenze del ricorrente a favore di un programma criminale imprenditoriale e persistente; (iv) la gravità indiziaria è stata confermata sulla base della convergenza delle dichiarazioni di Cipolla e Iacone e del loro riscontro nelle intercettazioni; (v) la scelta della misura (arresti domiciliari) è stata considerata adeguata e proporzionata, non essendo necessario motivare analiticamente l'inidoneità di tutte le misure meno afflittive. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.p., comma 1-quater

    Riferito alla controversia sulla posticipazione dell'interrogatorio di garanzia: la Corte rileva che l'illegittimità relativa all'omessa preventiva effettuazione dell'interrogatorio integra una nullità sanabile se non dedotta nella prima occasione utile (ossia l'interrogatorio stesso).

  • art. 274 c.p.p.

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che sufficiente la motivazione che evidenzia la natura imprenditoriale e la persistenza delle condotte per fondare il pericolo di reiterazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sulla gravità degli indizi: la Corte ha confermato che dichiarazioni di terzi (anche de relato) possono concorrere a formare il quadro indiziario se rispettano criteri di credibilità, coerenza, convergenza e trovano riscontro in elementi autonomi come intercettazioni.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma sulla scelta della misura cautelare: la decisione del giudice ha ampia discrezionalità; non è obbligatorio motivare dettagliatamente l'inidoneità di ciascuna misura meno afflittiva quando risulta adeguatamente spiegato che la misura applicata è necessaria per impedire la prosecuzione dell'attività criminosa.

  • art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiamata per affermare che la nullità derivante da omissione del contraddittorio preventivo è sanata se non dedotta nella prima occasione utile.

  • art. 183 c.p.p.

    Richiamata insieme all'art. 178 per gli effetti di sanatoria della nullità non tempestivamente dedotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che impone la condanna alle spese processuali per la parte che ha proposto un ricorso rigettato; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente.

Massime di principio

  • Se l'illegittimità della posticipazione dell'interrogatorio non è dedotta nell'unica occasione utile (l'interrogatorio stesso), la nullità può ritenersi sanata: chi intende far valere tale vizio deve sollevarlo immediatamente.
  • La posticipazione dell'interrogatorio può essere giustificata dal pericolo di inquinamento probatorio quando vi siano elementi concreti che dimostrino comportamenti volti a eludere le indagini (es. evitamento del cellulare, incontri con soggetti rilevanti, intercettazioni), purché adeguatamente motivati dal giudice.
  • Il pericolo di reiterazione può essere fondato sulla natura e sulle modalità dell'attività criminosa (carattere imprenditoriale, perdurante, rilevanti profitti), non solo sulla tempestività degli eventi; la sospensione dal lavoro o il tempo intercorso dalle condotte non escludono automaticamente il pericolo.
  • Le dichiarazioni rese da partecipi o coindagati, anche se de relato, possono concorrere a costituire gravì indizi se sono valutate positivamente quanto a specificità, coerenza, spontaneità e se convergono e trovano riscontro in elementi indipendenti (intercettazioni, riscontri fattuali).
  • Il giudice ha ampia discrezionalità nella scelta della misura cautelare: è sufficiente che risulti adeguatamente motivato che la misura scelta è necessaria a prevenire il pericolo che si intende evitare; non è richiesto l'analitico esame dell'inidoneità di ogni misura alternativa meno afflittiva.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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