Cassazione Penale, Sentenza n. 28295/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda nasce da un procedimento penale definito con condanna in primo grado, confermata in appello, poi oggetto di più annullamenti con rinvio da parte della Corte di cassazione. Dopo la definitività della sentenza, la Procura Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ha chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato. La Corte di appello di Caltanissetta, investita della richiesta in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p. Il Tribunale di Enna ha però sollevato conflitto negativo, sostenendo che, in caso di annullamento con rinvio, la competenza esecutiva spetti al giudice del rinvio ai sensi dell'art. 665, comma 3, c.p.p. Il punto centrale riguarda quindi l'individuazione del giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'istanza di revoca della sospensione condizionale dopo un annullamento con rinvio della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto dichiarando competente la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, e ha disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio. Ha ritenuto che, poiché la sentenza di appello era stata annullata con rinvio, la competenza esecutiva restasse radicata presso il giudice del rinvio, secondo la regola speciale dell'art. 665, comma 3, c.p.p., che prevale sul criterio generale del comma 2. Il conflitto è stato dunque risolto a favore della Corte di appello.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. a), c.p.p.
Richiamato per qualificare l'ammissibilità del conflitto negativo di competenza, ravvisato quando più giudici ordinari rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto.
art. 665, comma 1, c.p.p.
Indica il criterio generale di competenza esecutiva, secondo cui giudice dell'esecuzione è, di regola, lo stesso giudice che ha deliberato il provvedimento.
art. 665, comma 2, c.p.p.
Regola la competenza esecutiva dopo appello, attribuendola al giudice di primo grado salvo riforma sostanziale della sentenza impugnata da parte del giudice del gravame.
art. 665, comma 3, c.p.p.
È interpretato come norma speciale e autonoma: in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la competenza a conoscere dell'esecuzione spetta sempre al giudice del rinvio, indipendentemente dall'esito della conferma o meno della sentenza di primo grado.
art. 665, commi 4 e 5, c.p.p.
Richiamati per il criterio della competenza unitaria in caso di pluralità di provvedimenti, con radicamento presso il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile.
art. 49 cod. pen.
Menziionato solo come oggetto del precedente annullamento con rinvio limitato; non viene affrontato nel merito della presente decisione.
Massime di principio
- In materia di competenza del giudice dell'esecuzione, il criterio generale è quello del giudice che ha deliberato il provvedimento, ma esso opera solo in via residuale rispetto alle regole speciali dettate dall'art. 665 c.p.p.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio una sentenza di appello, la competenza esecutiva si radica sempre presso il giudice del rinvio, anche se la sentenza di primo grado era stata confermata nei successivi gradi o se il rinvio riguarda solo alcuni capi o alcuni imputati.
- La regola del giudice del rinvio tutela l'unitarietà della funzione esecutiva, evitando frammentazioni di competenza quando il titolo esecutivo sia il risultato di una vicenda processuale complessa.
- In presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza esecutiva va individuata in modo unitario secondo il criterio dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, salvo le specifiche ipotesi disciplinate dall'art. 665, comma 3, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27996/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27997/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →