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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09063/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una fuoriuscita di liquami da un pozzetto della rete fognaria ubicato nell'area del Supercondominio Gaia, che aveva provocato danni ai fabbricati. In un giudizio di merito il Tribunale aveva condannato il Comune, ritenuto esclusivo responsabile, a eseguire lavori di rifacimento del tratto di fognatura pubblica indicati nella consulenza tecnica e nel computo metrico richiamati in sentenza. Il Supercondominio, ottenuta anche la conferma in appello di quel titolo, ha notificato precetto per l'esecuzione delle opere. Il Comune ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il titolo fosse ineseguibile per un fatto sopravvenuto: il diniego della società gestrice del servizio idrico a realizzare le opere così come descritte nel titolo e nella CTU, nonché l'asserita necessità di un diverso progetto e di un intervento del gestore. In cassazione il Comune ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 112 delle preleggi, 474 c.p.c., 1256 c.c. e 615 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato il titolo esecutivo, reputandolo comunque eseguibile e ritenendo irrilevante la condotta ostativa del soggetto gestore del servizio, anche alla luce della possibilità di un progetto alternativo emersa nella CTU e nel procedimento ex art. 612 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, prima ancora che infondato, il secondo motivo, perché formulato come violazione di legge ma diretto in realtà a ottenere un nuovo esame della convenzione di gestione e della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito; lo ha inoltre ritenuto infondato perché il titolo esecutivo non era divenuto ineseguibile per fatti sopravvenuti. La Corte ha valorizzato il fatto che il soggetto gestore del servizio idrico aveva partecipato al giudizio di merito in cui si era formato il titolo e non aveva sollevato tempestive obiezioni sulla realizzabilità delle opere, sicché non poteva essere invocata come fatto sopravvenuto la sua successiva condotta ostativa. Ha poi affermato che l'ente pubblico destinatario del comando giudiziale non può eluderlo adducendo l'affidamento del servizio a un concessionario terzo e deve adottare ogni condotta necessaria per ottemperare al giudicato. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza ha quindi confermato la piena eseguibilità del titolo e ha condannato il Comune alle spese di legittimità, con ulteriore applicazione del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 669 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dal gestore del servizio idrico.

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento sommario introdotto dal Supercondominio prima della causa di merito.

  • art. 615 c.p.c.

    norma sull'opposizione all'esecuzione; la Corte chiarisce che non può essere utilizzata per far valere come fatto sopravvenuto la semplice condotta ostativa di un soggetto che aveva già partecipato al giudizio di formazione del titolo, né per ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 612 c.p.c.

    richiamato con riferimento al procedimento di esecuzione degli obblighi di fare; la Corte osserva che, nel corso di tale procedimento, era stato redatto un progetto esecutivo compatibile con il titolo.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'idoneità del titolo esecutivo; la Corte esclude che il titolo fosse ineseguibile.

  • art. 1256 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'impossibilità sopravvenuta della prestazione; la Corte nega che nel caso vi fosse un fatto sopravvenuto impeditivo dell'esecuzione.

  • art. 112 delle preleggi

    richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione della legge e del titolo; la Corte non accoglie la censura di erronea interpretazione.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione finale sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'opposizione all'esecuzione per obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente" idoneo a rendere ineseguibile il titolo non coincide con la mera condotta ostativa o renitente di un soggetto che abbia già partecipato al giudizio di cognizione in cui il titolo si è formato, specie se le ragioni dell'ostacolo avrebbero dovuto essere dedotte in quella sede.
  • L'ente pubblico destinatario di un comando giudiziale non può sottrarsi all'esecuzione invocando il comportamento di un concessionario o gestore del servizio, dovendo invece attivare tutti i poteri e le iniziative di sua competenza per dare attuazione al giudicato.
  • Quando il titolo esecutivo richiama una consulenza tecnica che descrive l'opera da realizzare e lascia aperta anche una soluzione alternativa, la valutazione dell'eseguibilità deve muovere dalla complessiva portata del comando giudiziale e non può essere ridotta alla sola opposizione del soggetto gestore.
  • La deduzione di ineseguibilità del titolo per fatti sopravvenuti non può risolversi in una richiesta di nuovo esame dell'interpretazione del titolo o della convenzione di gestione, se la censura mira sostanzialmente a una rivalutazione del merito di causa.
  • Le difficoltà tecniche o organizzative nell'attuazione materiale del comando giudiziale non escludono di per sé l'eseguibilità del titolo, se l'organo esecutivo è comunque in condizioni di attuare il comportamento imposto al debitore.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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