Cassazione Penale, Sentenza n. 17780/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della sezione per il riesame del Tribunale di Catanzaro che aveva parzialmente riformato la misura cautelare (annullando la custodia in carcere solo con riferimento al capo 22) e confermato il resto, in relazione all'accusa di associazione di tipo mafioso (art. 416 c.p. riqualificato come capo 1) e numerosi reati 'satellite'). Il ricorrente articolava sei motivi: 1) contestazione della qualificazione come estorsione ambientale (capi 11) e 13)) e dell'interpretazione delle intercettazioni; 2) censura sulla insufficienza degli indizi per reati in materia di armi, furti e ricettazioni (capi 15), 17), 18), 19 bis), 19 ter), 25), 28), 29)); 3) deduzione di carenza di indizi per tentativo di furto con danneggiamento all'ATM (capi 23) e 24)) e criticità nell'identificazione senza perizia fonica; 4) impugnazione sulle modalità probatorie in relazione ad una spedizione con lesioni (capo 30)); 5) vizio di motivazione e violazione dell'art. 416 c.p. rispetto al capo 1) (associazione), sostenendo che le condotte indicate sarebbero o svincolate nel tempo o estranee; 6) richiesta di considerare l'incensuratezza e il tempo trascorso ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari.
La decisione
Il Supremo Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: le censure proposte consistono in valutazioni di merito e in una diversa ricostruzione dei fatti, valutazioni non sindacabili in sede di legittimità salvo che emergano vizi di illogicità o illegittimità delle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza. Il giudice ha poi esaminato i profili rilevanti: ha ritenuto non manifestamente illogica la qualificazione come estorsione ambientale sulla base delle modalità dell'ordigno e del contesto territoriale soggetto a influenze di consorterie mafiose; ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione probatoria fondata su intercettazioni ambientali e contestualizzazione dei colloqui per le imputazioni relative ad armi, furti e ricettazioni; ha ritenuto adeguata l'istruttoria e l'insieme probatorio (riprese CCTV dell'ATM, confronto immagini/voce e riscontri materiali) in relazione al tentativo di furto all'ATM; ha considerato attendibili le dichiarazioni sulla spedizione punitiva con lesioni; ha confermato l'esistenza di gravi indizi in ordine all'associazione per delinquere (serialità delle condotte, mezzi, comunicazioni, strumenti per travisamento, materiali per ordigni) e l'esistenza dell'affectio societatis del Ferraro. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame aveva adeguatamente valutato la gravità, la serialità e la pericolosità delle condotte superando la mera presunzione favorevole derivante dall'incensuratezza. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto come inammissibile e Ferraro è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma invocata in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha affermato che il reclamo in cassazione non consente una rivalutazione di merito dei fatti e delle prove ma solo il controllo sulla adeguatezza logico‑giuridica della motivazione del giudice di merito.
art. 56 cod. pen.
Riferimento alla nozione di concorso di persone nel reato: la Corte ha richiamato che l'accertamento del concorso e della partecipazione è questione di merito che non è sindacabile in cassazione se priva di vizi logici evidenti.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: la Corte ha confermato che l'estorsione ambientale può essere desunta dalle modalità dell'azione intimidatoria e dal contesto territoriale, senza che sia necessario un contenuto minaccioso esplicito o la previa pronuncia su associazione mafiosa.
art. 416‑bis cod. pen.
Aggravante di stampo mafioso: la Corte ha ritenuto non illogico attribuire rilevanza all'idoneità intimidatoria di condotte tipiche (spedizioni, ordigni, mezzi e struttura organizzativa) per configurare l'aggravante.
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la Corte ha considerato le intercettazioni e i riscontri (es. uso di ricetrasmettitori, rinvenimenti) elementi valutabili in merito per ricondurre le condotte alla ricettazione.
art. 624 cod. pen.
Furto: la Corte ha ritenuto che la documentazione video e gli elementi collaterali possano legittimamente concorrere a fondare gravi indizi in ordine al tentativo di furto.
art. 582 cod. pen.
Lesioni: la Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e il contesto fattuale; la qualificazione come spedizione punitiva in territorio soggetto a consorterie mafiose è stata ritenuta compatibile con l'aggravante.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza sulla motivazione: la Corte non ha ritenuto che vi sia stato un vizio che renda il provvedimento irragionevole o privo di adeguata motivazione ai fini del riesame in cassazione.
legge 895/1967 (artt. 2, 4, 7)
Normativa sugli esplosivi: la Corte ha considerato le modalità tecniche di confezionamento e posizionamento dell'ordigno come indici rilevanti della pericolosità e della possibile origine organizzata, utili a qualificare l'azione come intimidatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti della declaratoria di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di legge successivi alla decisione; menzionata come adempimento di cancelleria.
Massime di principio
- In cassazione per misure cautelari il Sindacato è limitato: non è consentita una rivalutazione dei fatti o della prova già esaminati dal giudice di merito, salvo vizi evidenti di illogicità o violazioni di diritto nella motivazione.
- Le intercettazioni ambientali richiedono una valutazione contestuale e interpretativa propria del giudice di merito; la loro criticabilità in sede di legittimità è ammessa solo se la valutazione è basata su criteri inaccettabili o applicati in modo scorretto.
- L'estorsione 'ambientale' può essere riconosciuta anche in assenza di minacce esplicite o di un riconoscimento giudicato definitivo dell'appartenenza ad un clan: rilevano le modalità dell'azione (es. ordigno artigianale, orario, tecnica) e il contesto territoriale soggetto a pressione di consorterie criminali.
- L'incensuratezza dell'indagato è una presunzione relativa di minore pericolosità sociale che può essere superata dalla gravità, serialità e modalità di commissione dei reati; tali elementi possono giustificare esigenze cautelari più incisive.
- Prove come riprese CCTV, riscontri materiali e riconoscimenti operativi (anche della voce) possono integrare gravi indizi se valutati congiuntamente; la mancanza di perizia fonica non invalida automaticamente l'identificazione quando vi siano altri elementi coerenti e documentati.
- Per il riferimento all'aggravante di tipo mafioso conta l'idoneità intimidatoria e il contesto organizzativo (mezzi, ruoli, strumenti e serialità), non esclusivamente l'esistenza di una sentenza passata che accerti l'associazione di tipo mafioso.
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