Ordinanza n. 399/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento a firma del dirigente del Settore Tecnico – Servizio Urbanistica-Edilizia Privata del comune di Nola n° 75503 del 27.12.2022, recante l'ordinanza di demolizione opere abusive n° 33 in pari data, con la quale è stata disposta la demolizione di opere che si assumono abusivamente realizzate dal ricorrente; b) degli atti istruttori preordinati, citati nelle premesse del provvedimento impugnato sub a); c) d'ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\6\2025 : d) del provvedimento senza protocollo e data di emissione n° 22-2022, mai notificato, riferibile al dirigente del Settore 5° - Governance del territorio del comune di Nola con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione sul lastrico di copertura di un sottotetto a servizio di un impianto fotovoltaico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive e, con motivi aggiunti, diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a un sottotetto a servizio di un impianto fotovoltaico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Nola n. 75503 del 27 dicembre 2022, recante l’ordine di demolizione di opere abusive realizzate presso un immobile sito in Nola, nonché gli atti istruttori presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato un provvedimento, indicato come n. 22-2022, privo di protocollo e data e mai notificato, con il quale sarebbe stata respinta la richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativa alla realizzazione, sul lastrico di copertura, di un sottotetto a servizio di un impianto fotovoltaico. Il TAR ha rilevato che l’ordinanza di demolizione richiama per relationem due verbali di sopralluogo: uno del 21 febbraio 2022, attestante opere consistenti in una sopraelevazione al secondo piano dell’edificio esistente, e uno del 25 ottobre 2022, cui sarebbe allegata una relazione tecnica non depositata. L’ordinanza richiama inoltre ulteriori titoli edilizi, segnalazioni e istanze di sanatoria, anch’essi non prodotti in giudizio, tra cui il permesso di costruire in sanatoria del 2010, la SCIA del 2019, la SCIA in sanatoria del 2020, la CILA per l’impianto fotovoltaico del 2022 e l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata nel luglio 2022. Non risultano depositati neppure il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, l’istanza di sanatoria relativa all’impianto fotovoltaico e il preavviso di rigetto del dicembre 2022. L’ordinanza non definisce i motivi nel merito, rilevando che la mancata produzione documentale non consente di circoscrivere adeguatamente né l’oggetto del ricorso introduttivo né quello dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha disposto un’integrazione istruttoria a carico del Comune di Nola, ordinandogli di depositare entro 60 giorni i documenti indicati in motivazione, comprendenti il verbale di sopralluogo del 25 ottobre 2022 e la relativa relazione, i titoli edilizi e le istanze di sanatoria richiamati nell’ordinanza di demolizione, nonché il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, la relativa istanza e il preavviso di rigetto. Il Collegio ha ritenuto tale acquisizione necessaria ai fini della decisione, poiché allo stato non è possibile delimitare l’oggetto delle contestazioni. Ha espressamente fatto salve le eventuali decadenze maturate dalla parte ricorrente. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 giugno 2026. Non è stata formulata alcuna valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati, né sui motivi di ricorso o sui motivi aggiunti.
Massime di principio
- Quando la documentazione richiamata da un provvedimento amministrativo e rilevante per delimitare l’oggetto della controversia non è stata depositata, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione istruttoria degli atti necessari prima di decidere nel merito.
- L’integrazione istruttoria disposta per ricostruire l’oggetto del giudizio non comporta, di per sé, una valutazione sulla fondatezza delle censure e lascia ferme le eventuali decadenze processuali già maturate.
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