Cassazione Penale, Sentenza n. 31298/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza di consegna per mandato di arresto europeo: si contestava che i fatti non costituissero truffa secondo la legge italiana (si sarebbe trattato di inadempimenti contrattuali e criticità commerciali, con comportamenti integralmente posti in Italia); si denunciava abuso dello strumento del M.A.E. per la tempistica dell'emissione; violazione del principio di proporzionalità delle misure cautelari (pena prevista in Austria non giustificherebbe misure cautelari in Italia); carenze descrittive e motivazionali del mandato (omessi dati spazio-temporali, artifici, profitto e danno) e mancato ricorso alla procedura integrativa ex art.16 l. n.69/2005; violazione del principio di specialità e pregiudizio per procedimenti penali pendenti in Italia (indagini per bancarotta) con richiesta di rinvio della consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero in sostanza vizi di motivazione non impugnabili in cassazione ai sensi dell'art.22 l. n.69/2005 e quindi inammissibili. Sul merito ha confermato che la truffa rientra tra i reati per i quali è prevista la consegna obbligatoria (art.8 l. n.69/2005) e che gli elementi descrittivi del M.A.E. consentivano di qualificarne il fatto secondo la legge italiana (verifica della doppia incriminabilità soddisfatta). Ha escluso l'abuso per la sola tempistica dell'emissione e ha richiamato il principio per cui lo Stato di esecuzione non può sindacare le ragioni che hanno portato all'emissione del M.A.E.; ha inoltre ritenuto infondati i rilievi sulla carenza descrittiva e sul principio di specialità (che concerne effetti nello Stato emittente) e che il rinvio della consegna è una facoltà discrezionale che il ricorrente non aveva espresso né motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (execution of European Arrest Warrant - disciplina del mandato di arresto europeo)
La Corte applica i limiti di impugnazione previsti dall'art.22 (improcede il ricorso per vizi di motivazione) e richiama le norme che regolano la consegna obbligatoria (art.8), i requisiti informativi del M.A.E. (art.6), la procedura integrativa (art.16), il rifiuto facoltativo per locus commissi delicti (art.18-bis), la facoltà di rinvio della consegna (art.20) e le prescrizioni generali sull'ambito del M.A.E. (art.1). La Corte sottolinea che, per i reati indicati in art.8, la valutazione della doppia incriminabilità è limitata alla qualificazione e alla cornice edittale fornite dallo Stato richiedente.
codice penale, art. 640 (truffa)
La fattispecie di truffa è stata ritenuta congruamente rappresentata dal M.A.E.; la Corte osserva che la qualificazione del fatto come truffa nello Stato emittente e la cornice edittale sono rilevanti ai fini dell'art.8 l. n.69/2005.
codice di procedura penale, art. 275, comma 2-bis
Riferimento della difesa volto a sostenere che la soglia per misure cautelari debba considerare la proporzionalità; la Corte richiama che la verifica di proporzionalità della misura cautelare nell'ambito del M.A.E. è sostanzialmente rimessa a criteri quantitativi collegati alla cornice edittale del reato.
codice di procedura penale, art. 291
La Corte richiama che anche nel procedimento cautelare è previsto l'interrogatorio, deducendo che la tempistica del procedimento austriaco e l'interrogatorio non dimostrano di per sé un abuso del M.A.E.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che permette la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla schematizzazione degli specifici motivi di ricorso che il difensore ha esposto conformemente al disposto procedurale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 6 e 7
La difesa invocava violazioni dei diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che dalle sole circostanze prospettate (tempistica, interrogatorio) non emergesse violazione tale da dichiarare abusiva l'emissione del M.A.E.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 1
Definisce il M.A.E. come decisione giudiziaria dell'UE finalizzata all'esercizio di azioni giudiziarie o all'esecuzione di misure privative della libertà; la Corte ricorda che lo Stato di esecuzione non sindaca le ragioni dell'emissione.
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro una sentenza di consegna per M.A.E. è limitato: non sono ammissibili censure che si riducano a vizi di motivazione della decisione della corte di appello (art.22 l. n.69/2005).
- Se il reato indicato rientra tra quelli per cui la consegna è obbligatoria (art.8 l. n.69/2005), lo Stato di esecuzione verifica principalmente la qualificazione del fatto e la cornice edittale; non procede a una rivalutazione piena dei fatti (contesto probatorio rimandato allo Stato emittente).
- Il rifiuto facoltativo fondato sul luogo della commissione (art.18-bis) richiede certezza del locus commissi delicti; mere ipotesi o complessive allegazioni non bastano.
- La sola tempistica di emissione del M.A.E. o l'avvenuto interrogatorio non sono, di per sé, prova di abuso o lesione dei diritti fondamentali: occorrono elementi concreti e gravi a sostegno di tale doglianza.
- Le critiche alla descrizione dei fatti nel M.A.E. possono dar luogo, se fondate, alla richiesta di integrazione prevista dall'art.16 l. n.69/2005; tuttavia il controllo di merito resta limitato.
- Il principio di specialità tutela gli effetti nello Stato emittente e non costituisce di per sé motivo ostativo alla consegna; la richiesta di rinvio della consegna è discrezionale e deve essere dedotta chiaramente con un interesse concreto del consegnando.
- La proporzionalità delle misure cautelari nel contesto del M.A.E. è valutata prevalentemente tramite criteri 'quantitativi' connessi alla cornice edittale: contestazioni sulla minore gravità dei fatti richiedono elementi probatori non risolvibili nel sindacato formale del M.A.E.
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