Cassazione Penale, Ordinanza n. 20833/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che aveva confermato la condanna per furto aggravato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la sua responsabilità sulla base dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'individuazione, già svolta in fase di indagini, era stata poi confermata in dibattimento nel contraddittorio tra le parti. Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il diniego delle attenuanti era stato motivato dal giudice di merito con riferimento a elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in modo conforme all'orientamento consolidato.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il diniego può essere motivato in modo sintetico ma congruo, mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, è manifestamente infondata la censura che contesti la prova di identificazione quando l'individuazione fotografica della persona offesa, già effettuata nelle indagini, sia stata confermata in dibattimento nel pieno contraddittorio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione discrezionale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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