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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3902/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 6/5/2022 che non aveva convalidato il fermo per il reato di rapina ritenendo assente il pericolo di fuga. Il ricorrente ha dedotto contraddittorietà nella motivazione (riferimenti divergenti al rispetto dei termini di legge, artt. 286 e 390 c.p.p.) e la mancata valutazione di molteplici elementi concreti indicati nella richiesta di convalida, quali: assenza di documenti identificativi, identificazione non certa, irreperibilità alle ricerche della polizia dal 2019, mancanza di stabile attività lavorativa lecita, nazionalità straniera con facilità di allontanamento dall'Italia e mancanza di fissa dimora

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del GIP come viziata e contraddittoria: il GIP aveva valutato taluni elementi (mancanza di fissa dimora, assenza di precedenti, mancata fuga) in modo errato o neutro omettendo di considerare altri elementi probatori. La Corte ha richiamato il principio per cui il pericolo di fuga va valutato "ex ante" su elementi concreti e che l'essere momentaneamente irreperibile non esclude il pericolo di fuga. Avendo rilevato la legittimità del fermo alla luce degli elementi prodotti dalla polizia giudiziaria, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando legittimo l'arresto (convalida da ritenersi corretta) perché la fase di convalida era definitivamente esaurita

Norme richiamate

  • art. 286 c.p.p.

    Richiamato nella critica alla motivazione del GIP relativa al rispetto dei termini procedurali per il fermo; la Corte ha ritenuto che, comunque, non vi fosse pregiudizio per il ricorrente e che gli avvisi fossero regolari

  • art. 390 c.p.p.

    Citado nella contestazione sulla coerenza della motivazione del GIP circa i termini di legge; la questione processuale è stata valutata dalla Corte senza rilevare vizio procedurale pregiudizievole

  • art. 127 c.p.p.

    La trattazione del ricorso è avvenuta ai sensi di questo articolo anziché dell'art. 611; la Corte ha ritenuto che ciò non avesse arrecato pregiudizio perché gli avvisi erano stati ricevuti nei termini

  • art. 611 c.p.p.

    Norma normalmente applicabile ai procedimenti camerali; la Corte ha verificato che i termini previsti da tale disposizione erano stati comunque rispettati

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 52009 del 4/10/2016

    Richiamata per il principio secondo cui il pericolo di fuga va valutato 'ex ante' sulla base di elementi concreti e attuali

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 780 del 9/2/1998

    Richiamata per affermare che la fuga sopravvenuta o l'essere momentaneamente irreperibile non esclude in sé il pericolo di fuga, se il soggetto non ha ancora raggiunto una situazione sufficientemente sicura per sottrarsi alle ricerche

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 48367 del 20/10/2011

    Ulteriore richiamo dottrinale/giurisprudenziale sul necessario accertamento del pericolo di fuga con valutazione ex ante e su elementi concreti

Massime di principio

  • In sede di convalida del fermo l'esistenza del pericolo di fuga va valutata ex ante, desumendo una probabilità rilevante di fuga da elementi concreti emergenti agli atti
  • Fattori quali la mancanza di fissa dimora, l'assenza di documenti di identificazione, l'irreperibilità prolungata, la nazionalità straniera e la mancanza di un'attività lavorativa stabile tendono a rafforzare l'esistenza del pericolo di fuga
  • L'assenza di precedenti di polizia è in genere un elemento neutro e non sufficiente, da solo, a escludere il pericolo di fuga
  • Il fatto che l'indagato non sia stato subito bloccato non esclude il pericolo di fuga se dagli atti risulta che è rimasto irreperibile: occorre valutare se si sia davvero posto in condizione di sottrarsi alle ricerche in modo stabile
  • Il GIP deve motivare in modo coerente e completo, considerando e valorizzando gli elementi concreti prospettati dalla polizia giudiziaria; eventuali omissioni o contraddizioni possono essere motivo di annullamento in cassazione
  • Quando la fase di convalida è definitivamente esaurita e il fermo risulta legittimo alla luce degli elementi, la Cassazione può annullare l'ordinanza del GIP senza rinvio

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