Sentenza n. 479/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 79/2024 del 11.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 79/2024, relativa all'attribuzione della Carta del docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, notificata al Ministero il 5 aprile 2024 e passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione ad attribuire il beneficio economico di 500 euro annui mediante Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deduceva il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza alcun adempimento, neppure parziale, e chiedeva l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'an o il quantum del credito né fornire informazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'ottemperanza, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Poiché il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento e non aveva contestato il credito, il Collegio ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'amministrazione di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per l'ulteriore inerzia: egli dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo gli atti necessari a carico dell'amministrazione. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerate le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito, la penalità sarebbe stata manifestamente eccessivamente afflittiva. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente, anche in ragione della condotta processuale della ricorrente, che aveva prodotto sentenza e certificazione del passaggio in giudicato prive di asseverazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo” e “altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto sono state valorizzate le difficoltà dell'adempimento pubblico e l'esiguità del debito.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni derivanti da titoli esecutivi; decorso tale termine senza adempimento, è possibile agire per l'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e deve essere rispettato prima dell'attivazione dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento integrale del dovuto.
- Quando l'amministrazione, costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non documenta alcun pagamento, il credito può essere considerato non contestato ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e stabilendo il termine entro cui il commissario deve provvedere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, alla luce delle concrete condizioni del debitore pubblico, dei vincoli normativi e di bilancio, dello stato della finanza pubblica e dell'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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