Regolamento (UE) 2019/957
Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una nuova voce nell’allegato XVII del REACH per limitare l’uso di una specifica sostanza fluorurata e dei relativi derivati TDFA in prodotti spray con solventi organici. La misura risponde a un rischio inaccettabile per la salute umana, in particolare per la vendita al pubblico di spray per trattamenti protettivi o impregnanti associati a gravi lesioni polmonari acute. Oltre al divieto per il mercato consumer, il testo impone specifiche avvertenze di etichettatura e informazioni nelle schede di dati di sicurezza per i prodotti destinati a utilizzatori professionali. L’applicazione della restrizione è differita al 2 gennaio 2021.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per vietare o limitare l’immissione sul mercato di determinati prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i suoi derivati TDFA in solventi organici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti spray contenenti, individualmente o in combinazione, (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA), in miscele con solventi organici, quando tali prodotti sono destinati alla vendita al pubblico o, per alcuni obblighi informativi, all’uso professionale. Il divieto di immissione sul mercato al pubblico si applica dal 2 gennaio 2021 per concentrazioni pari o superiori a 2 ppb in peso; l’etichettatura e le informazioni di sicurezza riguardano i prodotti immessi sul mercato per uso professionale. Sono compresi gli aerosol, gli spray a pompa e i flaconi a spruzzo per trattamenti protettivi o impregnanti, e i solventi organici includono anche i propellenti degli aerosol. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.
Restrizione REACH per il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA
Il regolamento modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) introducendo una restrizione specifica per una sostanza fluorurata e per i suoi derivati mono-, di- e tri-O-(alchil) (TDFA) presenti in prodotti spray con solventi organici. La misura nasce dalla valutazione del rischio svolta nell’ambito della procedura di restrizione REACH, sulla base del fascicolo presentato dalla Danimarca, e mira a prevenire gravi effetti sulla salute umana associati all’esposizione tramite spray destinati ai consumatori.
Contesto e base normativa
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH. Nei considerando si dà atto che il fascicolo conforme all’allegato XV ha evidenziato che l’esposizione al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e ai TDFA, associati a solventi organici nei prodotti spray, può provocare gravi lesioni polmonari acute e comporta un rischio per la salute umana. Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha concluso che tali rischi per il pubblico non sono adeguatamente controllati e che la restrizione proposta è la misura appropriata; il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) ha ritenuto la restrizione, come modificata, la soluzione più appropriata dal punto di vista socioeconomico e non sproporzionata.
Ambito materiale della restrizione
La nuova voce inserita nell’allegato XVII riguarda i prodotti spray contenenti, individualmente o in combinazione tra loro, la sostanza principale o i relativi TDFA, in miscele con solventi organici. Ai fini della norma, rientrano nella nozione di prodotti spray gli aerosol, gli spray a pompa e i flaconi a spruzzo commercializzati per applicazioni sotto forma di spray per trattamenti protettivi o impregnanti. I solventi organici includono anche quelli usati come propellenti degli aerosol.
Divieto di vendita al pubblico e soglia di concentrazione
La disposizione centrale è il divieto di immettere sul mercato per la vendita al pubblico, dopo il 2 gennaio 2021, prodotti spray che contengano tali sostanze in concentrazione pari o superiore a 2 ppb in peso nelle miscele contenenti solventi organici. La soglia di 2 ppb corrisponde al limite di rilevabilità indicato nel procedimento di restrizione. Il divieto è formulato in termini ampi e opera sia quando la presenza riguarda la sostanza principale sia quando riguarda uno qualsiasi dei derivati TDFA, individualmente o in combinazione.
Obblighi per l’uso professionale: etichettatura e schede di dati di sicurezza
Per i prodotti spray destinati all’uso professionale, il regolamento non introduce un divieto generale di immissione sul mercato, ma impone un regime informativo rafforzato. L’imballaggio deve recare in modo chiaro e indelebile le diciture "Uso riservato agli utilizzatori professionali" e "Letale se inalato", accompagnate dal pittogramma GHS06. Inoltre, la sezione 2.3 delle schede di dati di sicurezza deve indicare che l’uso di miscele contenenti la sostanza o i TDFA, in concentrazione pari o superiore a 2 ppb e con solventi organici in prodotti spray, è riservato agli utilizzatori professionali e che tali miscele recano la dicitura "Letale se inalato".
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha tuttavia differito l’applicazione sostanziale del divieto al 2 gennaio 2021, per consentire agli operatori economici di adeguarsi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE, con conseguenti effetti immediati nella disciplina commerciale e di compliance delle imprese che immettono sul mercato tali prodotti.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XVII REACH
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato mediante l’inserimento di una nuova voce 73 relativa al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e ai suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA).
Divieto di immissione sul mercato al pubblico
Non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico, dopo il 2 gennaio 2021, i prodotti spray contenenti tali sostanze, individualmente o in combinazione, in concentrazione pari o superiore a 2 ppb in peso, nelle miscele contenenti solventi organici.
Definizione di prodotti spray
Ai fini della restrizione, per prodotti spray si intendono aerosol, spray a pompa e flaconi a spruzzo commercializzati per applicazioni sotto forma di spray per trattamenti protettivi o impregnanti.
Obblighi di etichettatura per uso professionale
Per i prodotti spray immessi sul mercato per uso professionale, l’imballaggio deve riportare in modo chiaro e indelebile le diciture "Uso riservato agli utilizzatori professionali" e "Letale se inalato", con il pittogramma GHS06.
Informazioni nelle schede di dati di sicurezza
La sezione 2.3 delle schede di dati di sicurezza deve indicare che l’uso di miscele contenenti tali sostanze in concentrazione pari o superiore a 2 ppb e solventi organici in prodotti spray è riservato agli utilizzatori professionali e che tali miscele recano la dicitura "Letale se inalato".
Ambito dei solventi organici
I solventi organici richiamati dalla restrizione comprendono anche i solventi organici utilizzati come propellenti di aerosol.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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