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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39497/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 17/11/2022 che aveva accolto il reclamo di A. Cospito e disposto la consegna a quest'ultimo di due cartoline in arrivo non recanti mittente. Il Procuratore generale censura l'interpretazione del Tribunale secondo cui l'assenza del mittente non giustificherebbe di per sé il trattenimento definitivo della corrispondenza, sostenendo che la corrispondenza anonima, a prescindere dal contenuto, giustificherebbe il trattenimento provvisorio e che il Tribunale avrebbe motivato in modo meramente assertivo l'assenza di pericolosità delle missive, nonostante indizi (adesione anarchica dei mittenti, associazione mittente con manifestazioni contro la riforma carceraria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo infondato. Ha confermato l'orientamento secondo cui l'assenza del mittente non è di per sé sufficiente a giustificare il trattenimento definitivo della corrispondenza: l'autorità giudiziaria deve valutare il contenuto della missiva e accertare la sussistenza di un pericolo concreto, in relazione alle esigenze indicate dall'art. 18-ter (indagini, prevenzione dei reati, ordine e sicurezza dell'istituto). La Corte ha richiamato l'art. 15 Cost. e la giurisprudenza che richiede una motivazione puntuale basata su elementi concreti; ha quindi confermato l'ordinanza del Tribunale che, valutato il contenuto delle cartoline, ha escluso profili di pericolosità e ne ha disposto la consegna al detenuto.

Norme richiamate

  • art. 18-ter ord. pen.

    per "esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto"

    Il trattenimento della corrispondenza puo' essere disposto solo se, dall'esame del contenuto, l'autorita' giudiziaria ravvisi un pericolo concreto riferibile alle esigenze indicate dal comma 1; la decisione deve essere sorretta da motivazione puntuale che indichi gli elementi concreti da cui si desume il pericolo

  • art. 41-bis ord. pen.

    La lett. e) del comma 2-quater dispone il visto di censura della corrispondenza per i detenuti in 41-bis ma non disciplina il trattenimento; per il trattenimento si applicano i criteri generali dell'art. 18-ter: occorre pericolo concreto e motivazione specifica; il regime speciale non consente compressioni preventive e generali dei diritti costituzionali

  • art. 38 reg. esec. ord. pen.

    Norma esecutiva richiamata che si coordina con l'art. 18-ter per la disciplina del controllo e del trattenimento della corrispondenza; il trattenimento richiede i presupposti di pericolo concreto

  • art. 15 Cost.

    libertà e segretezza della corrispondenza

    Principio costituzionale che impone che le limitazioni alla liberta' e segretezza della corrispondenza siano operate tramite provvedimenti motivati e sottoposti a verifica sostanziale e concreta, non meramente formale

  • Circolare DAP 2/10/2017 n. 3676/6126, art. 18

    la corrispondenza in arrivo priva di mittente non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza

    Per i detenuti in 41-bis la circolare vieta l'invio di corrispondenza senza mittente e dispone l'inoltro all'autorita' giudiziaria; tuttavia tale inoltro non equivale a trattenimento automatico: l'autorita' deve valutare il contenuto e motivare l'eventuale trattenimento sulla base dei criteri dell'art. 18-ter

Massime di principio

  • La sola assenza del mittente non giustifica automaticamente il trattenimento definitivo della corrispondenza; l'autorita' giudiziaria deve valutare il contenuto e verificare un pericolo concreto.
  • Il trattenimento puo' essere disposto solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 18-ter (esigenze investigative/prevenzione dei reati, ordine e sicurezza dell'istituto) e richiede motivazione puntuale basata su elementi concreti.
  • Per i detenuti in 41-bis la corrispondenza e' sottoposta a visto di censura, ma la disciplina del trattenimento resta ancorata ai criteri dell'art. 18-ter; il regime speciale non autorizza limitazioni preventive generali dei diritti costituzionali.
  • Le caratteristiche o la storia del mittente non sono di per sé determinanti: la valutazione deve essere incardinata sul contenuto della missiva e sulla sussistenza di messaggi criptici o elementi che concretamente consentano collegamenti illeciti o rischi per l'ordine e la sicurezza.
  • L'amministrazione penitenziaria non puo' sostituirsi al giudice con provvedimenti privi di motivazione concreta: l'intervento dell'autorita' giudiziaria deve consistere in un controllo sostanziale, non meramente formale.
  • In casi analoghi, se dal contenuto emergono messaggi cifrati, istruzioni operative o elementi idonei a favorire condotte criminali o collegamenti esterni, il trattenimento puo' essere giustificato; in assenza di tali elementi, la consegna al destinatario e' obbligata.

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