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Sentenza

Sentenza n. 1913/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite Carta elettronica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 65/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 marzo 2023 e notificata al Ministero il 16 gennaio 2024. Il giudicato aveva accertato il diritto al beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica e condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità indicate nel giudizio di cognizione. Dedotto il mancato adempimento nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

    Nel giudizio di ottemperanza il TAR, verificata la mancata esecuzione del titolo, accoglie la domanda e ordina all’amministrazione di conformarvisi, potendo predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 16 gennaio 2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.

    Il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche era decorso dalla notificazione del titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice, sicché l’ottemperanza poteva essere richiesta.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.

    L’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento può avvenire, ove necessario, anche tramite ordinativo di pagamento in conto sospeso; il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per compiere gli adempimenti necessari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’assenza di prova dell’esecuzione del titolo passato in giudicato e decorso il termine dilatorio applicabile, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
  • Per assicurare l’effettività dell’ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, stabilendone i poteri, il termine per provvedere e l’eventuale facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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