Cassazione Penale, Sentenza n. 36064/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I tre ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino che, riformando l'assoluzione del primo grado, li aveva condannati a 23 anni ciascuno per concorso nell'omicidio di Shpetim Frasheri e per porto di arma e manganelli. I motivi di ricorso denunciavano, tra l'altro: nullità processuali per omissione di traduzione dell'atto di appello del pubblico ministero; irregolarità nelle notificazioni e nell'uso delle modalità previste per la latitanza; violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per una diversa dinamica dei fatti emergente in sede d'appello; vizio di motivazione e insufficienza probatoria, con particolare censura per l'uso della mera presenza sul luogo come prova del concorso in omicidio; e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, nei limiti indicati nella motivazione. Ha respinto le censure relative all'obbligo di traduzione dell'appello del Pubblico Ministero e quelle strettamente legate alla regolarità delle notifiche al difensore (anche in relazione all'uso dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.), ma ha rilevato vizi gravi nella motivazione di merito della Corte d'Appello: la decisione di condanna appellativa sarebbe basata su ragionamenti che attribuiscono rilevanza decisiva alla mera presenza sul luogo senza adeguata individuazione, per ciascun imputato, dell'apporto causale e della volontà di partecipare all'evento omicidiario; inoltre la motivazione rafforzata richiesta per riformare un'assoluzione appariva carente. Per queste ragioni la Suprema Corte ha accolto i ricorsi nei termini esposti e ha disposto la cassazione della decisione impugnata con gli ulteriori provvedimenti conseguenti (rinvio o determinazioni indicate nella parte dispositiva della sentenza).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Fondamento dei motivi di cassazione per nullità e vizi di motivazione invocati dai ricorrenti; la Corte ha applicato tale lett. per valutare la rilevanza delle nullità dedotte.
art. 143 cod. proc. pen.
comma 2 (elenco atti da tradurre)
La Corte ha confermato il carattere tassativo dell'elenco di atti per i quali è prevista la traduzione scritta: l'appello del pubblico ministero non rientra tra gli atti che impongono di per sé la traduzione in lingua dell'imputato.
art. 157 cod. proc. pen.
La notificazione tramite consegna al difensore di fiducia, effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, è valida come notifica 'successiva' nell'ambito del processo anche se, successivamente, viene meno lo stato di latitanza; non è necessaria una nuova prima notificazione.
art. 1, comma 1-bis d.l. 30/09/2021 n. 132 conv. L. 178/2021
I tabulati telefonici acquisiti prima dell'entrata in vigore della norma possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova; la Corte territoriale ha rispettato tale principio collegando i tabulati ad altri riscontri.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato: la Corte di Cassazione ha richiamato la necessità di provare, per ciascun concorrente, l'apporto personale e la volontà di cooperare all'evento, non potendosi fondare la condanna solo sulla presenza o su un'asserita concertazione generale.
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio, oggetto della contestazione; la Corte ha valutato la correttezza dell'accertamento del fatto omicidiario alla luce delle prove.
art. 116 cod. pen.
Possibilità di qualificare il contributo come concorso 'anormale' o di minima importanza; la Corte ha considerato gli argomenti difensivi che chiedevano tale qualificazione e la necessità di motivare in modo circostanziato tale scelta.
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti come motivo di nullità per la diversa qualificazione del fatto in sede d'appello; la Cassazione ha esaminato la questione alla luce dei criteri di correlazione tra imputazione e sentenza e del diritto di difesa.
Massime di principio
- L'omissione della traduzione dell'appello del Pubblico Ministero non determina automaticamente la nullità del procedimento: l'elenco degli atti da tradurre è tassativo e l'appello del PM non è tra quelli.
- La notificazione tramite consegna al difensore di fiducia (art. 157, comma 8-bis) è valida come notificazione 'successiva' nel corso del processo anche se, successivamente, viene meno la condizione che aveva motivato quella modalità (es. latitanza).
- I dati di traffico telefonico raccolti prima della riforma normativa possono essere utilizzati solo se inseriti in un quadro probatorio più ampio: non sono decisivi da soli.
- Per affermare il concorso in omicidio è necessario provare, per ciascun imputato, l'apporto personale e la consapevolezza del progetto criminoso; la mera presenza sul luogo non è sufficiente a fondare una condanna per omicidio.
- Quando la sentenza di merito riforma un'assoluzione, è richiesto un livello di motivazione 'rafforzata' e una specifica individuazione del contributo di ciascun concorrente; carenze logiche o argomentative in tale motivazione giustificano la cassazione.
- Le contestazioni circa la correlazione tra imputazione e fatto emergeranno solo se la diversa qualificazione comporta una trasformazione degli elementi costitutivi dell'addebito; cambiamenti di profili marginali possono essere ammessi se l'imputato ha potuto conoscere e difendersi dall'accusa modificata.
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