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Ordinanza

Ordinanza n. 11/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, del provvedimento notificato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 13/06/2025, con il quale è stato disposto il rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (Prot. -OMISSIS-); atti impugnati con il ricorso principale, nonché del provvedimento notificato in data 14/10/2025 data dalla Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico Immigrazione - con il quale la stessa disponeva un nuovo rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro Prot. 102700/VA, nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso e consequenziale. del provvedimento emesso in data 03/11/2025 e notificato in pari data dalla Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico Immigrazione - con il quale la stessa disponeva un nuovo rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro Prot. 102700/VA, nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso e consequenziale. del provvedimento emesso in data 19/11/2025 e notificato in pari data dalla Questura di -OMISSIS- – Ufficio Immigrazione – con il quale la stessa decretava l’archiviazione per l’inammissibilità dell’istanza in parola presentata dal sig. -OMISSIS- ed il contestuale rigetto della medesima, stante il provvedimento sopra citato emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-. atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 4.12.2025.

Giustizia amministrativa202502971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi prefettizi e questorili dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro, nonché archiviazione per inammissibilità e contestuale rigetto dell'istanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale e successivi motivi aggiunti, una serie di provvedimenti della Prefettura e della Questura recanti il rigetto o l'archiviazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i provvedimenti contestati con i motivi aggiunti erano fondati sul mancato superamento di esami presso l'università cui il ricorrente risultava iscritto. In sede cautelare il ricorrente non ha smentito tale circostanza, limitandosi a documentare l'iscrizione presso l'ateneo. Inoltre, il ricorrente risultava destinatario di un provvedimento di espulsione, del quale non aveva documentato l'impugnazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenuto il fumus boni iuris non sussistente a un sommario esame, il Collegio ha valorizzato il mancato superamento degli esami universitari, circostanza non contestata dal ricorrente, e ha ritenuto insufficiente la mera prova dell'iscrizione all'università. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che il ricorrente era destinatario di un provvedimento di espulsione e non aveva documentato di averlo impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare richiede una valutazione, sia pure sommaria, del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti non sufficientemente integrati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati quale fondamento ulteriore della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mera iscrizione dello straniero a un corso universitario non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris quando il diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro è motivato dal mancato superamento degli esami e tale circostanza non è specificamente smentita.
  • La mancata documentazione dell'impugnazione di un provvedimento di espulsione rileva negativamente nella valutazione del periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare degli atti incidenti sulla posizione di soggiorno.
  • La tutela cautelare può essere negata sulla base della carenza anche di uno solo dei presupposti cautelari; nel caso esaminato il TAR ha comunque rilevato sia l'assenza di fumus boni iuris sia l'insufficiente dimostrazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEspulsione e allontanamentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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