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Ordinanza

Ordinanza n. 3221/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza alla sentenza non definitiva n. 162/2011 e della Sentenza definitiva n. 2685/2013, entrambe emesse dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli.

Giustizia amministrativa202301794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Attività e inerzia nell’esecuzione delle sentenze del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, come precisate nella fase commissariale di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l’esecuzione delle sentenze non definitiva n. 162/2011 e definitiva n. 2685/2013 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli, relative al pagamento di indennità di occupazione legittima e di esproprio. Dopo la precedente sentenza di ottemperanza, che aveva condannato il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese e nominato un Commissario ad acta, quest’ultimo ha chiesto chiarimenti sulle modalità di reperimento delle risorse e di liquidazione degli immobili dell’ente. I ricorrenti hanno sostenuto che, a seguito della soppressione dei consorzi calabresi e della costituzione del Consorzio di Bonifica della Calabria, si sarebbe verificata una successione ex lege e una novazione soggettiva, con conseguente responsabilità del nuovo ente per i debiti pregressi; hanno inoltre contestato la mancata inclusione nel credito del deprezzamento dei suoli edificatori, quantificato in motivazione nella sentenza n. 162/2011, e la decorrenza degli interessi sull’indennità di occupazione legittima. È stata anche prospettata una questione di legittimità costituzionale della legge regionale Calabria n. 39/2023, ove interpretata nel senso di escludere la responsabilità del nuovo Consorzio. Il Commissario ad acta ha chiesto, in particolare, se potesse procedere direttamente alla liquidazione degli immobili, quale procedura utilizzare, come assicurare la par condicio tra i creditori, chi dovesse anticipare le spese e se fosse necessario ricorrere all’esecuzione immobiliare davanti al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha chiarito che il soggetto tenuto all’esecuzione resta il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, posto in liquidazione, e non il Consorzio di Bonifica della Calabria. La presenza di un organo straordinario di liquidazione impedisce di configurare l’estinzione radicale dell’ente soppresso e comporta che i debiti pregressi siano soddisfatti nell’ambito della liquidazione del Consorzio originario. Inoltre, le precedenti sentenze di ottemperanza, non appellate, hanno ormai consolidato la condanna del solo Consorzio Tirreno Catanzarese e non possono essere modificate nella fase esecutiva. La richiesta di chiarimenti non può trasformarsi in un’impugnazione tardiva, in un’azione di accertamento sulla futura attività amministrativa o in uno strumento per integrare il contenuto del giudicato. Il valore di € 11.990,00 relativo al deprezzamento dei suoli, indicato soltanto nella motivazione della sentenza n. 162/2011 e non nel dispositivo, non può essere riconosciuto in sede di ottemperanza finché la sentenza non sia eventualmente corretta in tale parte. Gli interessi sull’indennità di occupazione legittima decorrono invece dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dalla data del decreto di occupazione, e non dalla data del deposito dell’indennità. Il Commissario ad acta può e deve procedere direttamente alla liquidazione degli immobili individuati nella titolarità del Consorzio in liquidazione, sostituendosi integralmente all’amministrazione inerte, anche in presenza di insufficiente liquidità. Non è necessario ricorrere alla procedura esecutiva immobiliare davanti al giudice ordinario, trattandosi di una situazione diversa da quella esaminata dal CGARS relativa al pignoramento di crediti verso terzi. La liquidazione deve rispettare la par condicio tra i creditori e le eventuali cause legittime di prelazione. Le spese della procedura devono essere anticipate dal Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese in liquidazione, quale debitore. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 l.r. Calabria n. 39/2023

    compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori

    La disposizione attribuisce al Commissario Liquidatore la gestione delle attività e passività dei consorzi soppressi, ma non esclude il potere del Commissario ad acta di sostituirsi all’amministrazione inerte per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 3 l.r. Calabria n. 39/2023

    Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione ... appartengono al demanio regionale e sono affidate in concessione al nuovo Consorzio Unico

    La disposizione, pur disciplinando la concessione delle opere al nuovo Consorzio, non determina nel caso concreto il trasferimento della responsabilità per i debiti oggetto delle precedenti sentenze di ottemperanza.

  • art. 99 c.p.a.

    Non direttamente applicato: la decisione riguarda i poteri del giudice dell’ottemperanza e del Commissario ad acta nella fase esecutiva.

Massime di principio

  • La soppressione di un ente pubblico non determina necessariamente l’estinzione della sua soggettività quando una parte dei rapporti pregressi deve essere liquidata da un organo straordinario appositamente istituito; in tal caso, i debiti pregressi restano imputabili all’ente posto in liquidazione secondo le modalità della procedura liquidatoria.
  • Le statuizioni contenute in una sentenza di ottemperanza non impugnata, che individuano il soggetto obbligato all’esecuzione del giudicato, si consolidano e non possono essere rimesse in discussione mediante una successiva richiesta di chiarimenti o nella fase esecutiva.
  • La richiesta di chiarimenti al giudice dell’ottemperanza deve riguardare questioni concrete e rilevanti sulle modalità di esecuzione del giudicato e non può trasformarsi in un’impugnazione mascherata, in un’azione di accertamento sulla futura attività amministrativa o in uno strumento per modificare o integrare il contenuto del titolo esecutivo.
  • Il Commissario ad acta, investito dell’esecuzione del giudicato, può e deve compiere tutti gli atti necessari al soddisfacimento concreto del credito, inclusa la liquidazione dei beni immobili dell’ente inadempiente, anche quando l’ente non disponga di liquidità; l’esaurimento dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione.
  • Nella liquidazione dei beni dell’ente inadempiente il Commissario ad acta deve rispettare la par condicio tra i creditori e le eventuali cause legittime di prelazione, mentre le spese della procedura gravano sul soggetto debitore.
  • Quando una voce economica risulta soltanto dalla motivazione del giudicato e non dal dispositivo, essa non può essere fatta valere in sede di ottemperanza se non mediante la previa correzione o integrazione del titolo nella sede competente. Gli interessi sull’indennità di occupazione legittima decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal decreto di occupazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiordino e organizzazione della PA
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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