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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32272/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione dell'ordinanza che ha respinto l'appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha invocato: 1) il "fatto nuovo" costituito da una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni con richiamo al divieto di custodia previsto dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p.; 2) omessa considerazione della sostituzione della misura in altro procedimento (n. 6567/21 r.g.n.r.); 3) mancata valutazione dell'ammissibilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 4) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il richiamo al divieto di custodia previsto dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., perché la misura in atto è frutto di un aggravamento ex art. 276 c.p.p. degli arresti domiciliari precedentemente applicati: il limite dei tre anni non operava in questa fattispecie. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente, evidenziando la reiterazione della condotta delittuosa poco dopo la condanna e nonostante autorizzazioni a svolgere attività lavorativa, il che rendeva inadeguata la misura degli arresti domiciliari. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato in sede di legittimità (verifica della logicità della motivazione, senza riesame dei fatti). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    norma sostanziale relativa al reato per cui si procede; indicata come fattispecie di riferimento del procedimento

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 2-bis

    prevede un limite (pena detentiva non superiore a tre anni) per l'applicazione della custodia cautelare in carcere; la Corte ha chiarito che tale limite opera come parametro di proporzionalità anche in corso di esecuzione della misura, ma non si applica quando la custodia è disposta quale aggravamento di una misura meno afflittiva originariamente applicata nel medesimo procedimento (ex art. 276 c.p.p.)

  • Codice di procedura penale, art. 276

    consente l'aggravamento della misura cautelare in caso di violazione delle prescrizioni; la Corte ha ritenuto che la custodia attuale sia effetto di un aggravamento ex art. 276, escludendo l'applicabilità dell'art. 275, comma 2-bis

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    norma procedurale esecutiva collegata all'adempimento informativo verso l'istituto penitenziario; la sentenza dispone l'invio di copia al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti

  • Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1

    richiamata in ordine ai limiti e all'oggetto del ricorso per cassazione in materia cautelare (indicazione sommaria dei motivi), utilizzata dal ricorrente per formulare le censure

Massime di principio

  • Il limite di tre anni previsto dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. opera come criterio di proporzionalità sia in fase di adozione sia in fase di esecuzione della misura, ma non impedisce la custodia cautelare se questa è disposta quale aggravamento di una misura preventiva meno afflittiva a seguito di violazione (art. 276 c.p.p.).
  • La Corte di legittimità, nel sindacare provvedimenti cautelari, verifica la logicità e la congruenza della motivazione del giudice di merito; non può invece procedere a un nuovo esame dei fatti o a una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • La reiterazione della condotta delittuosa, e in particolare la commissione di analoghi fatti poco dopo una condanna o nonostante autorizzazioni (es. per lavoro), costituisce elemento significativo per ritenere persistente la pericolosità sociale e giustificare l'aggravamento della misura cautelare.
  • La semplice esistenza di una sentenza di condanna a pena sotto il limite dei tre anni non determina automaticamente la revoca della custodia se la stessa è stata disposta in conseguenza di violazioni delle prescrizioni che giustificano l'aggravamento.
  • Nella valutazione di sostituzione della misura, le misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) possono essere valutate dal giudice, ma la loro concedibilità dipende dalla idoneità a prevenire la reiterazione del reato; il giudice può ritenere che siano insufficienti in presenza di concreta pericolosità.

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